• Concorrenza sleale -Cosmesi e articoli sanitari

6 marzo 2018

In assenza di una clausola di non concorrenza e di riservatezza, non commette illecito l’ex amministratore che utilizzi i medesimi fornitori e contatti la clientela acquisita nel corso della precedente attività o l’ex dipendente che utilizzi le conoscenze acquisite con il nuovo datore di lavoro

In mancanza della sottoscrizione di alcun patto di non concorrenza l’ex amministratore non commette illecito nell’utilizzo di medesimi fornitori – in circostanza di oligopolio – e di un analogo sistema di codifica dei prodotti della precedente società né nel contattare la clientela della società concorrente, costituendo legittimo diritto del lavoratore approfittare delle conoscenze personali acquisite nel corso del pregresso svolgimento di attività, ove questo avvenga senza illecita sottrazione di risorse dalla società concorrente.

L’utilizzo di conoscenze acquisite nell’ambito della pregressa attività lavorativa e finalizzato allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di altro datore di lavoro (ed anche se quest’ultimo svolga in forma societaria attività in concorrenza) costituisce condotta lecita in assenza di un impegno alla riservatezza.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese


Tribunale Bologna 06/03/2018