• Concorrenza sleale -Trasporti e infrastrutture dei trasporti

15 marzo 2018

Responsabilità per illecito antitrust: prescrizione e azione di seguito

Appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario ed in particolare alla sezione specializzata in materia d’Impresa quelle domande di risarcimento del danno cagionato dalla violazione della normativa antitrust dell’unione Europea e di quella nazionale, nonché quelle domande di risarcimento di natura contrattuale attinenti alla pretesa violazione di norme imperative e degli obblighi di buona fede e di protezione dell’altro contraente.

L’inizio del computo della prescrizione nella materia Antitrust con riguardo alla generalità degli utenti e nell’ipotesi di cause c.d. follow-on – a seguito di un provvedimento dell’AGCM – coincide con la data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio. La mera percezione della condotta anticompetitiva non è sufficiente per ritenere valutabile l’inerzia del danneggiato che non eserciti il diritto al risarcimento quando manchi la consapevolezza anche dell’ingiustizia della perdita economica, quale conseguenza dell’illecito anticoncorrenziale.

Mentre con riguardo ad imprese che operano nel medesimo settore di mercato nell’ipotesi di abuso di posizione dominante, l’inizio del computo della prescrizione va anticipato all’inizio dell’istruttoria innanzi all’Autorità qualora si tratti di operatori che abbiano partecipato al procedimento. Occorre in ogni caso considerare che, nelle ipotesi d’infrazione continuativa o ripetuta, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dopo che l’infrazione sia cessata.

La violazione della normativa Antitrust quando si inserisce all’interno di un rapporto obbligatorio tra l’autore dell’illecito ed i danneggianti consente a questi ultimi di disporre di ulteriori mezzi di tutela di natura contrattuale oltre a quelli aquiliani. La tutela negoziale viene correttamente azionata qualora la condotta di abuso della posizione dominante si è concretamente esplicata negativamente sulla sfera soggettiva delle danneggianti nella fase genetica del contratto cagionando un assetto degli interessi contrattuali contrari alle disposizioni imperative.

Sotto il profilo probatorio nelle cause civili per danni successivi agli accertamenti dell’Autorità (c.d. follow-on), viene attribuita efficacia di prova privilegiata al provvedimento sanzionatorio emesso all’esito della tutela del pubblic enforcement. Tale peculiare efficacia probatoria è limitata ad alcuni aspetti della fattispecie sottoposta al sindacato dell’autorità giudiziaria e in particolare all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata ed alla sua posizione di dominanza alla sussistenza del comportamento abusivo ed alla lesione “del mercato”.

Tale valenza non si estende alla sussistenza dei danni. L’imperatività della normativa Antitrust – posta a presidio dei principi di rango costituzionale di cui ai già citati art. 41 e 2 della Carta Costituzionale – cagiona in caso di loro violazione la nullità delle clausole contrattuali illecite ex art. 1418 ovvero 1419 c.c..

Fonte: Giurisprudenza delle imprese


Tribunale Milano 15/03/2018