• Tutela dei consumatori - Condizioni contrattuali -Banche, assicurazioni e finanziarie

14 febbraio 2019

Dichiarazione di nullità e/o inefficacia del contratto "4You" in violazione della normativa a tutela del consumatore

di Maria Alessandra Monanni

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 3679 depositata il 7 febbraio 2019, dichiara l’inefficacia del contratto di finanziamento "4You" per violazione della normativa a tutela del consumatore, per cui è essenziale che non si crei "uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" (art. 33 Codice del Consumo) a discapito del consumatore e che l’oggetto del contratto sia, fin dall’inizio, comprensibile in tutti i suoi elementi.

La fattispecie in esame vedeva il ricorso di un risparmiatore che, impugnando il contratto "4You", adduceva all’istituto bancario quattro motivazioni di violazione e falsa applicazione della normativa le quali, nel loro insieme, comportavano un importante squilibrio delle prestazioni contrattuali, ove il rischio economico e il rischio giuridico era in capo allo stesso risparmiatore.

Con il termine "4You" si individua un prodotto finanziario strutturato da quattro differenti operazioni, costituenti un unico contratto, che prevedevano:

  1. l’erogazione di un mutuo;

  2. il mandato alla banca ad investire la somma erogata in prodotti finanziari (quali obbligazioni e fondi comuni) per nome e per conto del risparmiatore - operazione che poteva presupporre anche un conflitto di interessi se la banca acquistava titoli di società dello stesso gruppo bancario;

  3. di lasciare in "pegno" alla banca i titoli acquistati al solo scopo di garantirsi che il risparmiatore adempisse agli impegni di restituzione dell’importo erogato a mutuo;

  4. la stipulazione di una polizza assicurativa, quale ulteriore garanzia per la banca della restituzione della somma.

La caratteristica propria di tale contratto atipico consisteva nel fatto che l’istituto bancario fissava in maniera unilaterale sia la natura che l’ammontare degli investimenti, senza dare alcuna possibilità al cliente di decidere per un prodotto finanziario differente o di recedere anticipatamente dall’accordo. Solamente alla scadenza del contratto l’investitore poteva maturare il premio dell’investimento, a condizione che fosse ancora attivo.

Difatti è stato riscontrato che nel contratto "4You" il "raggiungimento di un beneficio economico futuro a fini previdenziali è «radicalmente disatteso non dall'andamento imprevedibile dei mercati, ovvero da un rischio che poteva essere contenuto nel nucleo causale del contratto atipico in questione, ove accompagnato dalle cautele previste dal t.u.f. e dalla normazione regolamentare Consob, ma dal tessuto di regole e vincoli contrattuali, congegnati in modo tale da esporre il cliente esclusivamente a conseguenze svantaggiose» (così Cass. Civ., sentenza 15 febbraio 2016, n. 2900)".

La Corte di Cassazione quindi è stata invitata, nel caso in esame, a decidere sulla nullità e/o inefficacia di questa fattispecie contrattuale, tenendo in considerazione nella sua valutazione sia, in termini di nullità, la violazione degli obblighi comportamentali dell’intermediario (l’istituto bancario) (art.1418, comma 1, cod. civ.) sia, in termini di inefficacia, il giudizio di meritevolezza, aspetti che ne possano determinare o meno un contratto valido e produttivo di effetti giuridici tra le parti.

Pertanto, se un contratto di intermediazione finanziaria atipico (nel nostro caso "4You") non è in grado di superare tale giudizio di meritevolezza rispetto agli interessi delle parti, è dichiarato inefficace, e quindi non produttivo di effetti giuridici "fin dall’origine". Esso, non essendo degno di tutela da parte del nostro ordinamento, non può essere incluso tra i contratti atipici.  

Come di fatto ha precisato la stessa Corte, il contratto "4You", venduto di per sé come un prodotto di previdenza complementare, senza fornire all’investitore alcuna informativa adeguata sulle caratteristiche dell’investimento, sui possibili rischi, sui costi, sul prezzo d’acquisto dei relativi prodotti finanziari, non ha permesso al risparmiatore di avere gli opportuni strumenti per capire appieno tutti i suoi aspetti e di conseguenza di essere in grado di calcolare il suo rendimento. Questa modalità di gestione dell’accordo, ha comportato un rischio solo a carico del cliente che, alla sottoscrizione del contratto, non si è reso conto di essere stato sottoposto ad un grave abuso da parte degli stessi intermediari finanziari.

Infatti, in via di continuità dell’orientamento della giurisprudenza precedente, la Corte afferma che il «contratto atipico denominato "4YOU" non è meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, cod. civ. poiché si pone in contrasto con i principi desumibili dagli artt. 38 e 37 Cost. sulla tutela del risparmio e l'incentivo delle forme di previdenza anche privata in quanto si fonda sullo sfruttamento, da parte degli operatori professionali, in potenziale conflitto di interessi con il cliente, delle preoccupazioni previdenziali di quest'ultimo, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni, in capo all'investitore» (Cass. 26057/2017).

Pertanto, il requisito della "meritevolezza di tutela" diventa per la Corte di Cassazione un rilevante mezzo a tutela, all’interno di un contratto, - soprattutto finanziario - dei contraenti più deboli al fine di proteggerli da eventuali abusi dalla parte del contraente più forte a livello negoziale (nel caso di specie l’istituto bancario) al fine di garantire loro investimenti sicuri e redditizi, dunque si tratta di un’azione a tutela del consumatore.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha orientato il suo ragionamento sulla meritevolezza con lo scopo di mettere da parte, in caso di contratti atipici, "lo squilibrio abnorme tra le controprestazioni" e porre le basi invece per un equilibrio giuridico che si realizzasse anche in presenza di questa tipologia di negozio. L’obiettivo è che vi sia una giusta proporzionalità nella distribuzione di obblighi e diritti tra le parti contraenti, al fine di evitare qualsiasi tipo di disparità informativa e negoziale che possa comportare una condotta illecita di una parte a danno dell’altra.

 


Dott.ssa Maria Alessandra Monanni

Legal Specialist in Proprietà Intellettuale 
Copywriter e Blogger