• Concorrenza - Abuso di posizione dominante

6 marzo 2015

Efficacia della delibera dell’AGCM in materia di antitrust nella controversia civile e prescrizione dell’azione risarcitoria

In riferimento ad un giudizio instaurato per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, la delibera assunta dall’AGCM nonchè le decisioni dei giudici amministrativi che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano ed agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata (“prova privilegiata”).

Tale efficacia probatoria deve comunque intendersi limitata all’accertamento della posizione rivestita sul mercato dalla società indagata, alla qualifica di tale posizione come dominante, alla sussistenza del comportamento accertato e alla sua qualificazione come abuso della posizione dominante, senza estendersi altresì all’accertamento di tutti gli ulteriori elementi necessari alla liquidazione del risarcimento dei danni.

In tema di giudizi antitrust, l’azione risarcitoria (c.d. follow-on) si prescrive, in base al combinato disposto degli art. 2935 e 2947 c.c., in cinque anni dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l’ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia, mentre resta a carico di chi eccepisce la prescrizione l’onere di provarne la decorrenza.

Inoltre, l’esordio della prescrizione non può essere collegato nè al momento in cui l’accertamento dell’esistenza di illeciti anticoncorrenziali ha assunto la sua definitività in sede giudiziaria amministrativa, nè al momento in cui, secondo la stessa prospettazione del danneggiato, fu cagionato il danno.
Va invece dato rilievo al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto completa conoscenza del danno e della sua ingiustizia. 

Fonte: Giurisprudenza delle imprese


Tribunale Milano 6/03/2015