• Concorrenza sleale

6 giugno 2017

Violazione indiretta di contratto di affiliazione commerciale

E’ inadempiente la parte di un contratto di affiliazione commerciale che non provveda al pagamento delle royalties a seguito della comunicazione di recesso, dichiarata inefficace. 

E’ inadempiente all’obbligo di non concorrenza indiretta di un contratto di affiliazione commerciale la parte che – sia prima che dopo l’emissione di un’ordinanza cautelare che inibisca tale attività – abbia frequentato un’attività commerciale che fornisca servizi in concorrenza con l’ex affiliante, assumendo la funzione di titolare o socio di fatto della stessa o comunque svolgendovi attività lavorativa in collaborazione con il personale.

Va respinta la domanda diretta ad accertare un concorso negli inadempimenti contrattuali dell’ex affiliato da parte delle società presso cui l’ex affiliato svolge, di fatto, le proprie attività in concorrenza quando non sia stato provato l’elemento soggettivo ex art. 2043 c.c., non avendo dimostrato che tali società conoscessero specificamente le clausole contrattuali (nella specie, relative all’obbligo di pagamento delle royalties e agli obblighi di non concorrenza) del contratto di affiliazione commerciale.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese


Tribunale Torino 6/06/2017