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14 gennaio 2019

Collegamento negoziale tra contratto di licenza canali e contratto di concessione pubblicitaria

Il collegamento tra contratti è configurabile quando gli stessi siano legati da un nesso teleologico e dal comune intento delle parti di perseguire, oltre all’effetto tipico di ognuno di essi, anche un ulteriore risultato concreto derivante da siffatto collegamento, di modo che i negozi si pongono così in rapporto di reciproca dipendenza e le vicende dell’uno di ripercuotono sulla sorte dell’altro.

Non sussiste l’interdipendenza né il collegamento tra due tipi contrattuali, di licenza canali e di concessione pubblicitaria, se i due negozi si appalesano del tutto autonomi e indipendenti tra loro in virtù delle circostanze: (i) che il secondo contratto è stato stipulato a distanza di oltre un anno dal primo; (ii) che lo stesso ha oggetto e durata differenti da esso; e (iii) che la stipula del secondo contratto di licenza canali è  avvenuta dopo la scadenza del primo, quando il contratto di concessione pubblicitaria era già venuto meno. 

Qualora un contratto di concessione pubblicitaria rechi degli obiettivi o “auspici programmatici” tra le parti, come importi economici specifici in relazione a determinati periodi temporali, senza tuttavia che gli stessi siano state espressamente previsti come fatturati minimi garantiti dal concessionario al concedente, il loro mancato raggiungimento da parte del concessionario rileva solo come giusta causa di recesso del concedente e non come inadempimento contrattuale da parte del primo.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese


Tribunale Milano 14/01/2019