• Tutela dei consumatori - Pratiche scorrette -Meccanica e mezzi di trasporto

16 aprile 2019

Pratiche commerciali scorrette e distribuzione di autoveicoli usati - Il TAR Lazio ha rideterminato una sanzione pecuniaria in ragione dell'esiguo numero di prodotti coinvolti e dell'ambito temporale ristretto della condotta

di Luca Feltrin

Con la sentenza dello scorso 11 aprile, il TAR Lazio (TAR) ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla società VAR s.r.l. (Var o la Ricorrente) avverso il provvedimento emanato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o l'Autorità), tramite il quale quest'ultima ha sanzionato la Ricorrente per un ammontare complessivo di €100.000 per aver posto in essere una pratica commerciale scorretta a danno dei consumatori. Questa sarebbe consistita, ad avviso dell'Autorità, nell'aver commercializzato, durante il periodo di tempo ricompreso tra dicembre 2014 e marzo 2016, un totale di quattro autovetture il cui chilometraggio pubblicizzato sarebbe risultato differente da quello effettivo. In tal modo, Var avrebbe, così, elevato artificiosamente il valore commerciale delle autovetture in questione e, conseguentemente, ingannato i consumatori.

Ad avviso della Ricorrente, la ricostruzione operata dall'Autorità in ambito istruttorio sarebbe stata priva di qualsivoglia supporto probatorio, in quanto nulla avrebbe aggiunto alla già scarsamente motivata segnalazione operata dalla Procura di Cuneo (la Segnalante). A sostegno di ciò, Var -in sede di ricorso - ha sostenuto come l'AGCM non abbia tenuto minimamente in considerazione il numero decisamente esiguo di autoveicoli effettivamente coinvolti nella pratica commerciale scorretta (la cui vendita rappresenta solo l'1% del fatturato complessivo della Ricorrente), l'ambito temporale decisamente ristretto della stessa, nonché il fatto che su quattro autoveicoli coinvolti solo in un caso l'acquirente finale abbia avviato un contenzioso. In aggiunta, Var ha sostenuto dinnanzi al TAR di non aver mai operato alcuna manomissione sui contachilometri coinvolti e di essersi semplicemente limitata ad immettere nel mercato gli autoveicoli previamente acquistati da altri soggetti nello status in cui si trovavano al momento della consegna. Infine, la Ricorrente ha richiesto al TAR di pronunciarsi nel senso di garantire una sostanziale riduzione della sanzione infittale dall'Autorità, deducendo, a sostegno di tale richiesta, una vistosa disparità di trattamento rispetto ad altri casi similari (in cui risultava coinvolto un numero decisamente maggiore di vetture e società con fatturati più rilevante), ove era stata irrogata una sanzione di minor importo.

In risposta alle suddette doglianze, il TAR si è pronunciato come segue. In primis, l'Autorità ha acquisito una sufficiente quantità di evidenze documentali ulteriori rispetto a quelle fornite dalla Segnalante e ha sufficientemente motivato la propria ricostruzione. A tal proposito, il TAR ha sostenuto che non riveste alcuna importanza (nella determinazione dell'esistenza effettiva di una condotta lesiva dei diritti dei consumatori) il numero esiguo di autovetture coinvolte nella condotta contestata. Infatti - secondo giurisprudenza consolidata - una pratica scorretta sarebbe riscontrabile anche "… attraverso singoli comportamenti, non necessariamente ripetuti per un tempo significativo …". In secundis, il TAR, pur riconoscendo la mancata manomissione del contachilometri da parte della Ricorrente, al tempo stesso, ha statuito che la Ricorrente ha agito in assenza del grado di diligenza minimo necessario richiesto ad un professionista attivo nel settore dell'usato, il quale è sempre tenuto a verificare l'effettiva corrispondenza tra il chilometraggio effettivo del veicolo e quello riscontrabile sul contachilometri. Infine - punto di particolare interesse - il TAR ha stabilito che la sanzione originariamente inflitta è sproporzionata, in quanto l'AGCM non ha tenuto in considerazione i seguenti elementi: (i) l'assenza di precedenti procedimenti a carico della Ricorrente; (ii) il sopracitato esiguo numero di autovetture coinvolte; (iii) e la durata della condotta, la quale non è risultata continuativa nel tempo. In ragione di ciò, il TAR ha optato per rideterminare la suddetta sanzione fissandone l'ammontare ora a €50.000.

Il TAR, con la sentenza oggetto della presente analisi, ha così riaffermato - ponendosi sulla falsariga della giurisprudenza prevalente - la necessità di sanzionare ex ante anche la natura meramente ‘potenziale' di una pratica commerciale scorretta (riconoscendo l'irrilevanza del numero di prodotti oggetto della condotta stessa al fine di determinarne l'esistenza). Nondimeno, la pronuncia in esame resta d'interesse, trattandosi di un caso non frequente di riduzione dell'ammenda per pratiche commerciali scorrette in ragione dell'affermazione espressa del principio secondo cui la sanzione inflitta dall'Autorità debba rispondere a logiche di proporzionalità. A quest'ultimo fine rilevano i medesimi summenzionati elementi (quali la scarsa durata temporale della condotta o l'esiguo numero di prodotti coinvolti) che non hanno impedito all'Autorità, invece, di stabilire l'esistenza della pratica illecita.

 


Dott. Luca Feltrin

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com