• Concorrenza - Abuso di posizione dominante -Agroalimentare, allevamento e grande distribuzione

21 maggio 2019

Abuso di posizione dominante e mercato belga della birra - La Commissione europea ha sanzionato AB Inbev per un totale di oltre € 200 milioni per aver limitato le vendite transfrontaliere della propria birra "Jupiler"

di Luca Feltrin

Lo scorso 13 maggio il Commissario europeo alla concorrenza Margrethe Vestager ha reso nota la decisione della Commissione europea (Commissione) di sanzionare la società Anheuser-Busch InBev NV/SA (AB Inbev o la Società), il più importante operatore di mercato nel settore della produzione e vendita di birra a livello globale, per un ammontare complessivo di oltre € 200 milioni per aver abusato - tra il 2009 ed il 2016 - della propria posizione dominante all’interno del mercato della birra in Belgio ed aver agito, così, in violazione del disposto dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Al fine di meglio comprendere la natura della condotta sanzionata nonché le motivazioni poste a base della presente decisione, occorre preliminarmente analizzare la posizione di AB Inbev nel mercato in questione.

Come precisato dalla Commissione, AB Inbev è particolarmente attiva nel mercato nazionale belga anche grazie alla vendita della propria birra a marchio "Jupiler", la quale rappresenta il 40% del mercato totale della birra in Belgio in termini di volumi di vendita. Nonostante il numero di operatori presenti e la quota non particolarmente elevata, la Commissione ha ritenuto che tale posizione rivelasse comunque un potere di mercato tale da considerarla dominante.

Secondo la Commissione, AB Inbev avrebbe agito in violazione dell’art. 102 TFUE ponendo in essere una condotta abusiva consistente nell’ostacolare le importazioni della propria birra "Jupiler" tra Belgio e Paesi Bassi. La Società avrebbe quindi adottato una strategia deliberatamente volta a limitare le possibilità per i rivenditori ed i grossisti belga di acquistare la birra a marchio "Jupiler" nei Paesi Bassi.

A tal fine, la Società avrebbe:

1. modificato le confezioni della propria birra "Jupiler" distribuite nei Paesi Bassi, rimuovendo la traduzione in lingua francese delle informazioni fondamentali relative al prodotto stesso e modificando forma e dimensione delle lattine utilizzate;

2. limitato la quantità (in termini di volumi) della birra in questione forniti ai grossisti presenti nei Paesi Bassi, al fine, così, di limitarne l’importazione (da parte di quest’ultimi) in Belgio;

3. rifiutato di vendere tutta una serie di prodotti "accessori" della birra "Jupiler" (ad esempio, gadget) - i quali rivestono un’importanza particolare data la sensibilità dei consumatori belga nei loro confronti - ai rivenditori che non avessero accettato di limitarne sensibilmente le importazioni dai Paesi Bassi; e, infine

4. riservato determinate promozioni per i clienti ai rivenditori olandesi a condizione che quest’ultimi non le offrissero anche a clienti in Belgio.

Si sottolinea, infine, che la Società ha attivamente collaborato con la Commissione (al di là degli obblighi che ad essa incombono) riconoscendo espressamente i fatti oggetto di contestazione e proponendo un rimedio volto a modificare la situazione creata (e reso vincolante dalla Commissione). In particolare, AB Inbev si è impegnata affinché tutte le confezioni – nuove ed esistenti – della propria birra "Jupiler" presenti in Belgio, Francia e Paesi Bassi riportino chiaramente informazioni obbligatorie sia in lingua olandese che francese per i prossimi cinque anni. In ragione di ciò, la Commissione ha riconosciuto a favore della Società una riduzione della sanzione pari al 15%.

Non essendo ancora disponibile la versione non confidenziale della decisione, si dovrà attendere ancora qualche mese prima di poter presentare un resoconto più completo. Tuttavia, si può già rilevare che tale decisione dev’essere intesa come ulteriore esempio di come una collaborazione attiva – durante l’iter istruttorio – da parte della società coinvolta possa essere seriamente tenuta in considerazione dalla Commissione al momento della definizione della sanzione finale.

 


Dott. Luca Feltrin

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Fonte: http://knowledge.freshfields.com