• Tutela dei consumatori - Indennizzi e risarcimenti -Trasporti e infrastrutture dei trasporti

17 luglio 2019

Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo rientrante nel viaggio "tutto compreso": è possibile ottenere il rimborso del biglietto dal vettore aereo?

I passeggeri che hanno il diritto di rivolgersi al proprio organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso dei loro biglietti aerei non hanno la possibilità di chiedere anche un rimborso al vettore aereo. Un simile cumulo sarebbe tale da comportare una protezione eccessiva e ingiustificata dei passeggeri a svantaggio del vettore aereo.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Giustizia con la sentenza 10 luglio 2019 (causa C-163/18), a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Noord‑Nederland (tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004, che conferisce diritti armonizzati ai passeggeri in caso di cancellazione del volo, in combinato disposto con le norme della direttiva n. 90/314/CEE (abrogata dalla direttiva UE n. 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati), relativa ai diritti dei consumatori acquirenti di un viaggio "tutto compreso".

La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra alcuni passeggeri ed un vettore aereo in merito al rimborso del prezzo di biglietti aerei richiesto dagli interessati a seguito della cancellazione di un volo rientrante nel viaggio "tutto compreso" che essi avevano acquistato presso un’altra società. Non avendo potuto ottenere il rimborso dall’organizzatore del viaggio, a causa del fallimento del medesimo, gli attori nel procedimento principale sostengono che in una simile ipotesi è tenuto al risarcimento il vettore aereo responsabile del volo cancellato.

Tale soluzione, tuttavia, non è stata accolta dalla Corte di Giustizia, come si legge nel comunicato pubblicato con riferimento alla sentenza in esame:

l 19 marzo 2015, tre persone hanno prenotato voli di andata e ritorno tra Eelde (Paesi Bassi) e Corfù (Grecia) presso la Hellas Travel, agenzia di viaggi con sede nei Paesi Passi. I voli rientravano in un viaggio «tutto compreso» il cui prezzo è stato pagato alla Hellas Travel. I voli dovevano essere effettuati dalla Aegean Airlines, società con sede in Grecia, che aveva concluso a tal fine un accordo con la G.S. Charter Aviation Services, società con sede a Cipro: la Aegean Airlines metteva a disposizione della G.S. Charter Aviation Services, un certo numero di posti a fronte del pagamento di un prezzo di noleggio. La G.S. Charter Aviation Services ha, in seguito, rivenduto tali posti a terzi, tra cui la Hellas Travel.

Tuttavia, qualche giorno prima della data di partenza stabilita, la Hellas Travel ha annunciato ai tre viaggiatori che il loro viaggio era stato annullato. Infatti, la Aegean Airlines aveva deciso, a causa dell’impossibilità di ottenere il prezzo preventivamente stabilito con la Hellas Travel, di non garantire più voli con destinazione e in provenienza da Corfù. Il 3 agosto 2016, la Hellas Travel è stata dichiarata in stato di fallimento. Essa non ha rimborsato il prezzo dei biglietti aerei ai tre viaggiatori.

Questi ultimi hanno adito il Rechtbank Noord-Nederland (Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali) che ha condannato la Aegean Airlines a versare loro una compensazione pecuniaria per la cancellazione del loro volo, in forza del regolamento n. 261/2004 riguardante i diritti dei passeggeri aerei . Tale tribunale non si è invece pronunciato sulla loro richiesta di rimborso dei biglietti aerei. Su tale punto, il tribunale ha interrogato la Corte di giustizia. Esso desidera sapere se un passeggero che ha il diritto, a titolo della direttiva riguardante i viaggi «tutto compreso», di rivolgersi al proprio organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso del suo biglietto aereo, possa chiedere il rimborso di tale biglietto al vettore aereo, sulla base del regolamento riguardante i diritti dei passeggeri aerei.

Nella sua sentenza in esame, la Corte di Giustizia sottolinea che la semplice esistenza di un diritto al rimborso conferito dalla direttiva riguardante i viaggi «tutto compreso», è sufficiente per escludere la possibilità per un passeggero, il cui volo faccia parte di un viaggio «tutto compreso», di chiedere il rimborso del suo biglietto aereo, in forza del regolamento riguardante i diritti dei passeggeri aerei, al vettore aereo operativo.

La Corte ritiene che, in effetti, anche se il legislatore dell’Unione non ha voluto escludere totalmente i passeggeri il cui volo faccia parte di un viaggio «tutto compreso» dall’ambito di applicazione del regolamento riguardante i diritti dei passeggeri aerei, tuttavia egli ha inteso mantenere nei loro confronti gli effetti del sistema ritenuto sufficientemente protettivo già precedentemente istituito dalla direttiva riguardante i viaggi «tutto compreso».

Ne risulta che i diritti al rimborso del biglietto, in forza, rispettivamente, del regolamento e della direttiva non sono cumulabili. Un simile cumulo sarebbe tale da comportare una protezione eccessiva e ingiustificata del passeggero coinvolto, a svantaggio del vettore aereo operativo, in quanto quest’ultimo rischierebbe, infatti, di dover assumere in parte la responsabilità che incombe sull’organizzatore di viaggi.

Tale conclusione s’impone anche nell’ipotesi in cui l’organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non abbia adottato alcuna misura per garantire tale rimborso. In tale contesto, la Corte sottolinea che la direttiva prevede, tra l’altro, che l’organizzatore di viaggi debba fornire prove sufficienti del fatto di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati.

La Corte richiama, del resto, la propria giurisprudenza secondo la quale una normativa nazionale recepisce correttamente gli obblighi previsti dalla direttiva solo se ha il risultato di garantire effettivamente ai passeggeri il rimborso di tutte le somme che essi hanno depositato in caso d’insolvenza dell’organizzatore di viaggi. In alternativa, il viaggiatore coinvolto dispone, in ogni caso, della facoltà di presentare un’azione di responsabilità contro lo Stato membro interessato per i danni a lui causati da una violazione del diritto dell’Unione.