FOCUS
La proporzionalità nella scelta degli strumenti aziendali: il Garante privacy boccia i rilevatori biometrici del volto per controllare la presenza dei lavoratori
15 maggio 2024
di Simona Loprete
"Il trattamento di dati biometrici è consentito in ambito lavorativo solo quando il trattamento sia necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato".