di Claudia Dierna
La Cassazione recentemente ha confermato la legittimità dell’ordinanza-ingiunzione sanzionatoria irrogata dal Garante per la privacy a società ritenute responsabili di aver messo in atto un “telemarketing selvaggio” al fine di promuovere i servizi di compagnie del settore dell’energia elettrica e del gas. Infatti, la Suprema Corte ha accertato che all'epoca dei fatti contestati tra le società in questione vi è stato scambio di dati sensibili senza il consenso degli interessati e in difetto di una formale designazione del responsabile o sub responsabile del trattamento dei dati.









