La contitolarità del trattamento è prevista nell’articolo 4, punto 7, del GDPR, laddove il legislatore, parlando del titolare del trattamento, lo definisce come colui che da solo o “insieme ad altri” determina le finalità del trattamento e i mezzi. Con l’inserimento della postilla “insieme ad altri”, il legislatore introduce il concetto di contitolarità che poi viene regolato dal successivo articolo 26.