1 settembre 2020

Comunicazione della violazione agli interessati [Nota esplicativa]

Ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento n. 679/2016, se la violazione comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone, il Titolare deve comunicare la violazione a tutti gli interessati, utilizzando i canali più adatti (ad es. via telefono o email, accertandosi che laddove siano impartite istruzioni su come comportarsi il soggetto le adotti tempestivamente, altrimenti utilizzare un altro canale che consenta all’interessato di prendere atto della violazione, sono validi altresì banner evidenti sul sito, notizie sulla stampa nazionale o comunque di rilievo, non sono invece ritenuti validi articoli su blog aziendale o comunicazioni all’interno di una newsletter), salvo che non abbia già adottato misure tali da ridurne l’impatto.

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