Il ricorso ad agenzie investigative private e a dispositivi di tracciamento occulto nei confronti del dipendente assente per malattia non è una mera scelta discrezionale dell'impresa, ma richiede la preesistenza di concreti e provati elementi di sospetto su condotte illecite già commesse. In assenza di tali presupposti ed in presenza di modalità d'indagine sproporzionate, si applica la sanzione della radicale inutilizzabilità processuale delle prove ex art. 11 D.Lgs. 196/2003 (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti), determinando l'annullamento del recesso e la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ex art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 23/2015.








