Ai fini dell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, una pratica concordata non richiede necessariamente lo scambio di informazioni dettagliate o individualizzate sulle future politiche di prezzo. Anche informazioni di carattere più generale possono integrare una restrizione della concorrenza qualora, valutate nel contesto economico e giuridico del mercato interessato, siano idonee a ridurre l'incertezza strategica tra concorrenti.









