• Tutela dei consumatori - Pratiche scorrette

Pratiche commerciali scorrette: l'Antitrust avvia istruttorie nei confronti di Glovo e Deliveroo

7 maggio 2026

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due procedimenti istruttori nei confronti di alcune società del gruppo Glovo (Glovoapp23 S.A., Foodinho S.r.l. e Glovo Infrastructure Services Italy S.r.l.) e di Deliveroo Italy Srl, per accertare possibili condotte illecite nell’attività relativa all’offerta di servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari.
FOCUS
  • Privacy - Basi giuridiche del trattamento dei dati

Linee Guida AgID per l’accessibilità digitale

6 maggio 2026

di Annalisa Spedicato "Le linee guida impongono ai fornitori di servizi di dichiarare espressamente di non utilizzare tecniche di tracciamento, dalle quali possa emergere lo status di disabilità dell’utente, rispettando dunque i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione fissati dal Regolamento (UE) 2016/679".
  • Concorrenza - Aspetti generali

Accordo di non assunzione di giocatori concluso da club calcistici a causa del Covid: costituisce un accordo restrittivo della concorrenza vietato dall’art. 101 TFUE?

6 maggio 2026

di Claudia Dierna La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata in merito alla legittimità di un accordo di non assunzione (no-poach) di giocatori, concluso da un’associazione sportiva portoghese e da club calcistici stabiliti in Portogallo a seguito della sospensione della stagione sportiva 2019/2020 a causa della pandemia di COVID-19. La Corte, nel rinvio pregiudiziale, ha stabilito se tale accordo fosse restrittivo della concorrenza e, quindi, vietato dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, oppure se fosse giustificato dall'esistenza di un obiettivo legittimo di interesse generale.
  • Tutela dei consumatori - Pratiche scorrette

Il caso Lidl Italia contro AGCM: la CGUE fa chiarezza sul concorso tra pratiche commerciali scorrette e informazioni alimentari

6 maggio 2026

L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una condotta informativa ingannevole in ordine all'origine geografica di un prodotto alimentare possa essere accertata e sanzionata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ai sensi delle norme di recepimento di tale direttiva (artt. 20 e ss. Codice del Consumo), pur quando la medesima condotta integri contestualmente una violazione delle regole specifiche sull'informazione alimentare di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011.