In tema di prova del credito bancario, nei confronti del fideiussore che abbia sottoscritto una clausola contrattuale la quale attribuisca efficacia probatoria alle risultanze delle scritture contabili dell'azienda di credito, la banca (o il suo cessionario) non è tenuta a produrre l’intera sequenza degli estratti conto dall'inizio del rapporto per dimostrare l'entità del saldo, qualora il debitore o il garante si limitino a una contestazione generica del debito.