Fotografie durante un trattamento estetico: il consenso al trattamento dei dati deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile
9 settembre 2026
Il consenso al trattamento dei dati personali non può essere considerato validamente prestato per il solo fatto che l’interessato abbia sottoscritto un documento contrattuale contenente una clausola relativa all’utilizzo delle proprie immagini. Quando il trattamento fotografico non è necessario all’esecuzione del contratto, il titolare deve dimostrare che il consenso sia stato espresso in modo libero, specifico, informato e inequivocabile, nel rispetto degli artt. 4, punto 11, 6 e 7 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).








