In tema di procedimenti sanzionatori dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratiche commerciali scorrette, laddove le condotte contestate intercettino o consistano in modalità di trattamento dei dati personali rilevanti ai sensi del GDPR, l’obbligo di cooperazione e di preventiva consultazione del Garante per la protezione dei dati personali discende direttamente dal principio europeo di leale collaborazione (art. 4, par. 3, TUE). Ne consegue che il mancato coinvolgimento procedimentale del Garante Privacy dà luogo ad un deficit procedurale che inficia la legittimità del provvedimento finale dell'AGCM.








