In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, l’effettuazione di registrazioni occulte di conversazioni e riunioni investigative o organizzative all'interno degli uffici giudiziari, all'insaputa dei colleghi e dei dirigenti, integra una condotta oggettivamente scorretta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 109/2006. Ai fini dell'esclusione del requisito della "gravità" dell'illecito, il giudizio non può fondarsi sulla sussistenza di un clima di forte conflittualità interna o su una pretesa finalità meramente preventiva o cautelativa, qualora i supporti audio siano stati successivamente menzionati in esposti formali a contenuto accusatorio e l'interlocuzione con gli organi di vigilanza sia avvenuta solo ex post.