• Tutela dei consumatori - Aspetti generali

Commercio elettronico, tutela dei minori e servizi digitali: la Corte di Giustizia si pronuncia sul principio del Paese d’origine

17 giugno 2026

L’articolo 2, lettera h), e l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE devono essere interpretati nel senso che l’ambito regolamentato della direttiva comprende anche norme generali e astratte di diritto penale e disposizioni dirette alla tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e della protezione dei minori, purché esse impongano requisiti relativi all’accesso o all’esercizio di servizi della società dell’informazione. Tuttavia, uno Stato membro non può imporre ai prestatori stabiliti in un altro Stato membro un obbligo generale e astratto volto a impedire l’accesso dei minori a contenuti pornografici. Sono invece ammissibili misure specifiche che impongano sistemi di verifica dell’età, nonché misure che vietino la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali, purché rispettino le condizioni sostanziali e procedurali previste dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE.
  • Privacy - Rapporto di lavoro

Registrazioni occulte negli uffici giudiziari e trattamento dei dati: la gravità dell'illecito disciplinare dei magistrati

17 giugno 2026

In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, l’effettuazione di registrazioni occulte di conversazioni e riunioni investigative o organizzative all'interno degli uffici giudiziari, all'insaputa dei colleghi e dei dirigenti, integra una condotta oggettivamente scorretta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 109/2006. Ai fini dell'esclusione del requisito della "gravità" dell'illecito, il giudizio non può fondarsi sulla sussistenza di un clima di forte conflittualità interna o su una pretesa finalità meramente preventiva o cautelativa, qualora i supporti audio siano stati successivamente menzionati in esposti formali a contenuto accusatorio e l'interlocuzione con gli organi di vigilanza sia avvenuta solo ex post.
  • Concorrenza - Concentrazioni tra imprese

Farmaci per il trattamento della sclerosi multipla. L’AGCM avvia un’istruttoria nei confronti di Biogen per un presunto abuso di posizione dominante in un mercato contiguo mediante pratiche di bundling

17 giugno 2026

di Roberto A. Jacchia e Marco Stillo In data 27 maggio 2026, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria nei confronti della Biogen Italia S.r.l. e della sua controllante Biogen Inc. (“Biogen”) per un presunto abuso di posizione dominante consistente nell’escludere la competitor Sandoz S.p.a. (“Sandoz”) nell’offerta dei farmaci per il trattamento della sclerosi multipla a base del principio attivo natalizumab (“NZB”), in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
  • Concorrenza - Intese

I principi giuridici da applicare in caso di liquidazione del danno derivante da illecito anticoncorrenziale

17 giugno 2026

di Marta Miccichè In tema di azioni risarcitorie derivanti da violazioni del diritto della concorrenza, le norme di natura sostanziale introdotte dal D.Lgs. n. 3/2017 non sono applicabili retroattivamente a condotte illecite ed intese anticoncorrenziali esauritesi anteriormente alla loro entrata in vigore. Nondimeno, il provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM, ove confermato dal giudice amministrativo con efficacia di giudicato, costituisce una prova particolarmente qualificata ("prova privilegiata") in ordine alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale e della posizione rivestita sul mercato dall'impresa sanzionata. Grava, pertanto, sul convenuto l'onere di fornire una rigorosa prova contraria idonea a dimostrare che l'intesa a monte non abbia avuto alcuna ripercussione nell'applicazione dei prezzi a valle nei confronti dello specifico acquirente.
  • Privacy - Basi giuridiche del trattamento dei dati

Prospezione commerciale, newsletter e comunicazioni ai clienti: i chiarimenti della CNIL su consenso, interesse legittimo e rapporto contrattuale

17 giugno 2026

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), Autorità francese per la protezione dei dati, ha fornito un importante chiarimento interpretativo sul regime giuridico delle comunicazioni elettroniche inviate da imprese a clienti e potenziali clienti. L'intervento dell'Autorità affronta una questione particolarmente rilevante nell'economia digitale: distinguere correttamente tra comunicazioni commerciali, comunicazioni transazionali e comunicazioni relazionali, individuando per ciascuna categoria la base giuridica applicabile e gli obblighi derivanti dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali.