Geolocalizzazione di veicoli e identificabilità indiretta: la Cassazione estende l'ambito oggettivo del dato personale
14 aprile 2026
Ai fini dell'integrazione dell'obbligo di notificazione al Garante Privacy ex art. 37, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 196/2003 (nel testo vigente ratione temporis), è sufficiente che il trattamento riguardi dati indicanti la posizione geografica di persone o di oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica. È irrilevante che il sistema non consenta l’identificazione automatica del conducente, essendo dirimente la possibilità di risalire all’identità dell’interessato anche indirettamente, attraverso ulteriori attività deduttive o l’incrocio con altri dati.









