In tema di tutela del consumatore e pratiche commerciali scorrette, integra una condotta ingannevole ed omissiva ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo la promozione sui canali social di corsi di formazione e consulenze finanziarie basata su claim iperbolici di guadagni "facili e sicuri", qualora tali messaggi non siano controbilanciati da adeguati e immediati disclaimer volti a ridimensionare l'effettiva realizzabilità dei risultati promessi. Tali avvertenze informative devono essere rese disponibili sin dal primo contatto negoziale ("aggancio" pubblicitario), non potendo una successiva divulgazione sanare ex post l'inadempimento informativo.