Inottemperanza degli impegni assunti dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
22 aprile 2026
di Marta Miccichè
L’illecito sanzionato dall’art. 27, comma 12, D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) si configura per il solo fatto del mancato rispetto degli impegni assunti dal professionista e resi obbligatori dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tale violazione integra una fattispecie autonoma e di natura formale, che prescinde dalla prova di un effettivo pregiudizio per il consumatore o dall’accertamento della scorrettezza intrinseca della condotta, essendo sufficiente il mero scostamento tra il comportamento tenuto e l’obbligo formalizzato.









