Controllo accessi e dati biometrici: legittimo l’uso disciplinare se l’informativa è adeguata
13 maggio 2026
In merito ai controlli a distanza, i dati raccolti tramite strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (art. 4, comma 2, L. n. 300/1970) sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, compresi quelli disciplinari, senza che sia necessaria l'esistenza di un preventivo sospetto di illecito o il rispetto dei presupposti per i controlli difensivi in senso stretto. La legittimità dell'utilizzo è subordinata esclusivamente al rispetto del Codice Privacy e alla fornitura al lavoratore di un'adeguata informativa circa le modalità d'uso degli strumenti e l'effettuazione dei controlli (art. 4, comma 3, St. Lav.).









