di Marta Miccichè
In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza e la libertà di rievocazione storica di eventi del passato (art. 21 Cost.), la pubblicazione di un’opera letteraria ispirata ad un fatto di cronaca nera risalente nel tempo è da ritenersi illecita qualora non sussista un interesse pubblico, concreto e attuale alla menzione di elementi identificativi dei protagonisti se questi non rivestono la qualifica di personaggi pubblici. Tale identificabilità può configurarsi anche in assenza dell'indicazione dei nomi anagrafici, laddove l’autore inserisca nel testo dettagli circostanziali (quali professioni, modelli di autovetture, titoli nobiliari o dinamiche specifiche del delitto) idonei a rendere i soggetti riconoscibili all’interno del contesto sociale di riferimento. In assenza di un prevalente interesse della collettività alla conoscenza di tali dati, il rispetto della dignità e della sfera psichica dei congiunti delle vittime impone il previo consenso degli interessati, la cui mancanza integra una lesione del diritto alla vita privata (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) fonte di danno non patrimoniale risarcibile.