Non è legittimo il diniego di accesso fondato sul Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e sulla tutela della riservatezza di terzi quando i dati oggetto dell'istanza attengano a persone giuridiche (quali utenti industriali) e non a persone fisiche. In ogni caso, l'interesse alla difesa del richiedente, se supportato da un nesso di strumentalità necessario, prevale sulla tutela generica della riservatezza, richiedendo un bilanciamento che sia congruamente e specificamente motivato in relazione ai profili di riservatezza economica o finanziaria coinvolti.










