In tema di sanzioni per pratiche commerciali scorrette, sebbene la valutazione circa l'idoneità degli impegni presentati dal professionista ai sensi dell'art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 206/2005 rientri nell'ampia discrezionalità dell'AGCM, l'esercizio di tale potere deve conformarsi ai principi di coerenza, ragionevolezza e non discriminazione. Configura una illegittima disparità di trattamento, idonea a determinare l'illegittimità derivata del provvedimento sanzionatorio finale, la condotta dell'Autorità che - nell'ambito di procedimenti paralleli e speculari avviati nel medesimo contesto emergenziale causato dal Covid nei confronti di più vettori aerei concorrenti per condotte sovrapponibili - rigetti gli impegni di un solo professionista con motivazione sintetica e senza preventiva interlocuzione, laddove abbia invece instaurato trattative e successivamente accolto gli impegni analoghi degli altri operatori, chiudendo i relativi procedimenti senza accertamento dell'infrazione.