La Rassegna ha lo scopo di segnalare le novità normative e giurisprudenziali in materia di Tutela dei diritti dei consumatori al fine di consentire un monitoraggio degli atti e delle pronunce più rilevanti.
La Rassegna ha lo scopo di segnalare le novità normative e giurisprudenziali in materia di Privacy e trattamento dei dati al fine di consentire un monitoraggio degli atti e delle pronunce più rilevanti.
Come qualsiasi datore di lavoro, le autorità pubbliche trattano i dati personali dei propri dipendenti. Tuttavia, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, potrebbero raccogliere informazioni sul personale anche al di fuori della normale gestione del rapporto di lavoro: in questi casi è necessario valutarne attentamente la base giuridica e le finalità.
A conclusione del procedimento istruttorio PS12985, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto l'applicazione di una sanzione pari a 2,5 milioni di euro nei confronti della banca tedesca Trade Republic.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con un Comunicato stampa del 4 giugno 2026, ha reso noto di aver avviato un procedimentoistruttorio, con sub-procedimento cautelare, nei confronti della compagnia aerea Volotea S.L., per accertare una eventuale pratica commerciale scorretta.
Con un Comunicato stampa del 4 giugno 2026 il Garante per la protezione dei dati personali rende noto di aver inviato una richiesta di informazioni al Centro Nazionale Opere Salesiane Scuola in merito all’impiego dell’intelligenza artificiale in ambito formativo.
Con riguardo alla designazione dei gatekeeper ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1925 (DMA), la qualificazione di un'infrastruttura digitale quale "servizio di piattaforma di base" (CPS) - specificamente quale "servizio di intermediazione online" (OIS) ai sensi dell'art. 2, punto 5 - deve essere effettuata dalla Commissione "in concreto" e con riferimento all'assetto esistente alla data di adozione del provvedimento. È viziato da errore di diritto l'approccio che confonde l'arco temporale triennale retrospettivo (necessario esclusivamente per il computo delle soglie quantitative ex art. 3, par. 2) con la verifica qualitativa della natura del servizio al momento della designazione, laddove il fornitore abbia già implementato modifiche vincolanti idonee a mutare irreversibilmente la fisionomia e il modello operativo della piattaforma (nella specie, escludendo strutturalmente l'operatività degli utenti commerciali).
di Claudia Dierna
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio è stato chiamato a pronunciarsi in merito al ricorso presentato da un operatore multi-business del settore energetico avverso il provvedimento dell'Antitrust che aveva accertato la responsabilità dell’operatore medesimo per la sussistenza di una pratica commerciale scorretta, consistita in attivazioni non richieste di contratti di fornitura di energia elettrica e gas da parte dei propri agenti. Al vaglio del Collegio la violazione degli obblighi di diligenza professionale, sotto i profili della culpa in eligendo e della culpa in vigilando.