Negli atti di una procedura concorsuale deve escludersi l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, poiché i concorrenti, partecipandovi, accettano implicitamente la comparazione dei propri titoli con quelli altrui. Di conseguenza, l'amministrazione non può opporre genericamente la tutela della privacy per rifiutare chiarimenti istruttori sulla posizione dei riservisti o sulle ragioni dell'esclusione di un candidato con punteggio superiore rispetto ad altri vincitori.