di Marta Miccichè
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al Codice del Consumo, la qualifica di consumatore spetta anche al fideiussore (persona fisica) che presti la garanzia per finalità estranee alla propria eventuale attività professionale, indipendentemente dalla natura del debito garantito. La clausola che prevede la deroga ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. deve considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33, lett. t), del D.Lgs. n. 206/2005, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto.









