In sede di rideterminazione di una sanzione antitrust a seguito di giudicato, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è tenuta a seguire pedissequamente i criteri di calcolo indicati dal giudice amministrativo. Qualora la sentenza stabilisca la "sottrazione" dell'entry fee dall'importo base già rideterminato (secondo un nuovo coefficiente di gravità), l'Autorità non può limitarsi all'eliminazione della voce dal calcolo iniziale, poiché tale operazione altererebbe il quantum della sanzione finale, violando il vincolo conformativo. L'Autorità amministrativa è infatti vincolata al rispetto puntuale delle indicazioni contenute nel decisum, non potendo discostarsene nemmeno in nome di principi generali di deterrenza o di autovincolo derivanti dalle proprie linee guida. La violazione di tale vincolo conformativo comporta nullità del nuovo provvedimento per elusione del giudicato.