L’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 deve essere interpretato nel senso che i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie disciplinate dal diritto italiano rientrano nella nozione di “altri tipi di accordi giuridici simili ai trust” qualora determinino, per assetto o funzioni, una scissione tra titolarità legale e titolarità effettiva dei beni, finalizzata alla gestione o alla destinazione patrimoniale nel medesimo interesse di terzi o di uno scopo specifico. L’accesso da parte di soggetti privati a tali informazioni non viola gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, purché subordinato alla dimostrazione rigorosa e caso per caso di un "legittimo interesse" diretto, concreto e attuale, restando ferma la possibilità di attivare tutele giuridiche provvisorie a salvaguardia del titolare effettivo in presenza di rischi sproporzionati.