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3 marzo 2020

Cassazione civile (ord.), sez. VI, 03/03/2020, n. 5931 [Pubblicità - Pagamento dell'imposta comunale di pubblicità per stazioni di servizio - Tassazione come pubblicità dell'intera superficie del fascione della pensilina che, pur costituendo supporto murario alla targa contenente il logo "Agip", ha una funzione pubblicitaria in quanto richiama i colori delle targhe pubblicitarie vere e proprie]

Pubblicità - Pagamento dell'imposta comunale di pubblicità per stazioni di servizio - Tassazione come pubblicità dell'intera superficie del fascione della pensilina che, pur costituendo supporto murario alla targa contenente il logo "Agip", ha una funzione pubblicitaria in quanto richiama i colori delle targhe pubblicitarie vere e proprie - Determinazione dell'imposta con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi pubblicitari.

 

ORDINANZA

(Presidente: dott. Antonio Greco - Relatore: dott.ssa Rosaria Maria Castorina)

 

sul ricorso 21131-2018 proposto da:

ENI SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 8, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GRASSI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA NICODEMO, MASSIMILIANO NICODEMO;

- ricorrente -

contro

ICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell'avvocato SIMONE TABLO', che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CARDOSI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 28/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di II GRADO di TRENTO, depositata il 19/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2019 e a seguito di riconvocazione nella Camera di Consiglio del 11.12.2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

 

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue; Con sentenza n. 28/01/2018, depositata il 19.2.2018, non notificata, la Commissione tributaria di secondo grado di Trento accoglieva l'appello proposto da Eni s.p.a. nei confronti di I.C.A. - Imposte Comunali Affini s.r.I., limitatamente alle sanzioni ridotte del 50%, su controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per varie annualità relativi all'imposta comunale di pubblicità per due stazioni di servizio site nei comuni di Baselga di Pinè e Borgo Valsugana sul presupposto che correttamente era stata tassata come pubblicità l'intera superficie del fascione della pensilina la quale, pur costituendo supporto murario alla targa contenente il logo "Agip" aveva una funzione pubblicitaria poiché richiamava i colori delle targhe pubblicitarie vere e proprie. Avverso la Sentenza della CTR Eni s.p.a. propone ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a due motivi. I.C.A. - Imposte Comunali Affini s.r.l. si è costituita con controricorso. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso atteso che l'istanza di cui all'art. 369 ultimo comma c.p.c. è regolarmente depositata agli atti.

1.Con il primo motivo la contribuente censura la sentenza di appello in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione del principio del ne bis in idem, per giudicato esterno sopravvenuto rappresentato dalla ordinanza di questa Corte n.6713/2017 concernente stazioni di servizio ubicate in altra area territoriale, ma vertente sugli stessi elementi costitutivi della fattispecie oggetto della pronuncia definitiva, lo stesso soggetto passivo di imposta e un concessionario delegato alla riscossione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la CTR posto a fondamento della propria decisione le prove di fatto prodotte dalle parti ed operato una coerente e logica valutazione delle stesse.

3.Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.

4.Quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. (si veda Cass. 13 ottobre 2006, n. 22036, Cass., Sez. Trib., ord. 21 dicembre 2007, n. 26996, 21.3.2007, n. 6753; Cass. n. 11365/2006; Cass. n. 19317/2005). Nella specie, tuttavia, sebbene il punto decisivo sia comune ad entrambe le cause, le parti dei due giudizi sono diverse (ad eccezione della ricorrente) e l'arresto invocato non ha, in questo giudizio, autorità di cosa giudicata.

5.In tema d'imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, l'art. 7, comma primo, del d.lgs 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce che l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L'imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie. La verifica dell'effettivo impiego della cornice dell'impianto per la pubblicità è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se non con riferimento al vizio di motivazione" ( Cass. n. 1161 del 21/01/2008). Nella specie la CTR, motivando diffusamente sul punto, ha rilevato che " il fascione di cui si discute, pur costituendo parte della tettoia di copertura degli erogatori di carburante nonché struttura reggente la targa di colore giallo raffigurante il logo "Agip con cane a sei zampe" identificativo della società appellante è anche e, contemporaneamente, un mezzo luminoso a disposizione del marchio Agip per incrementare la diffusione del messaggio pubblicitario. Detto fascione, difatti, si presenta dipinto con gli stessi colori giallo e bianco della targa "Agip".. colori oltremodo collocati nella medesima posizione grafica: striscia più larga di colore giallo sulla parte alta del fascione (per circa due terzi della sua altezza), riga divisoria marcata di colore nero, striscia di colore bianco in basso (alta circa un terzo dell'altezza totale). In una zona il fascione è coperto per l'intera sua altezza della targa di colore giallo Io stesso del fascione) raffigurante il cane e la scritta. Il tutto costituisce un'unica figura che nelle ore buie si illumina completamente, un unicum estetico destinato ad attirare l'attenzione del pubblico; è evidente dall'uguaglianza di colori e di grafica, intenzionalmente utilizzati in conformità alle targhe pubblicitarie. Di conseguenza, il tutto costituisce anche un unicum logico a fini impositivi, poiché il fascione (nato come strumento di copertura è stato poi utilizzato anche per integrare, quale componente aggiuntiva, il messaggio pubblicitario contenuto nella targa, sicchè dalla semplice sovrapposizione dei due mezzi si evince la presenza di un messaggio pubblicitario di maggiori dimensioni (rispetto alla sola targa) e, soprattutto unitario..... Sicchè la targa pubblicitaria non consiste semplicemente nella decorazione della pensilina perché il fascione di quest'ultima per dimensioni, colori e grafica si pone in continuità col messaggio pubblicitario contenuto nella targa e amplia la visibilità al pubblico del marchio ovvero costituisce "un mezzo globalmente più attirante". Tale motivazione è idonea a sostenere la decisione.

6. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la CTR rilevato il difetto di motivazione dell'atto impositivo. La censura non è fondata. La CTR ha rilevato che la motivazione dell'avviso era sufficiente per consentire al contribuente di avere la piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, posto che gli avvisi indicano l'ubicazione della stazione di servizio, la quantità, il mezzo (luminoso), il titolo (segnatamente Agip fascione differenza superficie imponibile), i metri quadrati imponibili, la tariffa, l'importo dell'imposta, il calcolo dettagliato del totale dovuto. 

7. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, D.Igs 18.12.1997, n. 472, 10 della legge 212/2000 e 8 D.Igs 546/1992 per non avere la CTR disapplicato le sanzioni. La censura non è fondata. Come correttamente rilevato dalla CTR non sussistevano le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme tributarie. Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi dell'art. 10 della I. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass.3108/2019). Nella specie non sussiste alcuna incertezza sulla norma di applicare, ma la semplice difficoltà di ricostruire, sotto il profilo fattuale, con i conseguenti oneri probatori incombenti sulle parti, le varie situazioni concrete oggetto di imposizione. Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna Eni s.p.a. al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1400,00 oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

 

Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.11.2019 e a seguito di riconvocazione nella Camera di Consiglio del 11.12.2019

Depositata in cancelleria il 3 marzo 2020