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3 marzo 2020

Cassazione civile (ord.), sez. VI, 03/03/2020, n. 5930 [Pubblicità - Pagamento dell'imposta comunale di pubblicità per stazioni di servizio - Tassazione come pubblicità dell'intera superficie del fascione della pensilina che, pur costituendo supporto murario alla targa contenente il logo "Agip", ha una funzione pubblicitaria in quanto richiama i colori delle targhe pubblicitarie vere e proprie] (2

Pubblicità - Pagamento dell'imposta comunale di pubblicità per stazioni di servizio - Tassazione come pubblicità dell'intera superficie del fascione della pensilina che, pur costituendo supporto murario alla targa contenente il logo "Agip", ha una funzione pubblicitaria in quanto richiama i colori delle targhe pubblicitarie vere e proprie - Determinazione dell'imposta con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi pubblicitari.

 

ORDINANZA

(Presidente: dott. Antonio Greco - Relatore: dott.ssa Rosaria Maria Castorina)

 

sul ricorso 21128-2018 proposto da:

ENI SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 8, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GRASSI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMILIANO NICODEMO, LUCA NICODEMO;

- ricorrente -

contro

ICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell'avvocato SIMONE TABLO', che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CARDOSI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 491/2/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 26/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/11/2019 e a seguito di riconvocazione nella Camera di Consiglio del 11.12.2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

 

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue; Con sentenza n. 491/02/2018, depositata il 26.4.2018, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l'appello proposto da ICA Imposte comunali affini s.r.l. nei confronti di Eni s.p.a. su controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per varie annualità relativi all'imposta comunale di pubblicità per due stazioni di servizio site nel comune di Badia Polesine sul presupposto che correttamente era stata tassata come pubblicità l'intero superficie del fascione della pensilina la quale, pur costituendo supporto murario alla targa contenente il logo "Agip" aveva una funzione pubblicitaria poiché richiamava i colori delle targhe pubblicitarie vere e proprie. Avverso la Sentenza della CTR Eni s.p.a. propone ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a due motivi. I.C.A. - Imposte Comunali Affini s.r.l. si è costituita con controricorso. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso atteso che l'istanza di cui all'art. 369 ultimo comma c.p.c. è regolarmente depositata agli atti.

1.Con il primo motivo la contribuente censura la sentenza di appello in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione del principio del ne bis in idem, per giudicato esterno sopravvenuto rappresentato dalla ordinanza di questa Corte n.6713/2017 concernente stazioni di servizio ubicate in altra area territoriale, ma vertente sugli stessi elementi costitutivi della fattispecie oggetto della pronuncia definitiva, lo stesso soggetto passivo di imposta e un concessionario delegato alla riscossione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la CTR posto a fondamento della propria decisione le prove di fatto prodotte dalle parti ed operato una coerente e logica valutazione delle stesse. 3.Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate. Quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. (si veda Cass. 13 ottobre 2006, n. 22036, Cass., Sez. Trib., ord. 21 dicembre 2007, n. 26996, 21.3.2007, n. 6753; Cass. n. 11365/2006; Cass. n. 19317/2005). Nella specie, tuttavia, sebbene il punto decisivo sia comune ad entrambe le cause, le parti dei due giudizi sono diverse (ad eccezione della ricorrente) e l'arresto invocato non ha, in questo giudizio, autorità di cosa giudicata. 5.In tema d'imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, l'art. 7, comma primo, del d.lgs 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce che l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L'imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie.

La verifica dell'effettivo impiego della cornice dell'impianto per la pubblicità è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se non con riferimento al vizio di motivazione" (Cass. n. 1161 del 21/01/2008). Nella specie la CTR, motivando adeguatamente sul punto, ha rilevato che "il potere evocativo del colore del marchio di fabbrica è sintomatico del marchio pubblicizzato, indipendentemente dal fatto che anche altri marchi possano utilizzare lo stesso colore, atteso che l'identità della dimensione dell'impianto pubblicitario e il colore giallo dell'impianto consentono al fascione e alla pensilina di svolgere quella forma evocativa che è propria del messaggio pubblicitario. Nell'ipotesi in causa, il fascione è destinato contestualmente sia a reggere la pubblicità sia ad altre funzioni. In altri termini, occorre distinguere ciò che fa parte del mezzo pubblicitario da ciò che non ne fa parte. Sicuramente, nel caso di specie, ne fa parte tutto ciò che collega graficamente il mezzo al messaggio, in riferimento alle dimensioni, alle caratteristiche del colore giallo utilizzato, alla funzione grafica del logo aziendale esposto. Tale motivazione è idonea a sostenere la decisione. Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna Eni s.p.a. al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1400,00 oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 

 

Così deciso nella Camera di Consiglio del 27.11.2019 e a seguito di riconvocazione nella Camera di Consiglio del 11.12.2019

Depositata in cancelleria il 3 marzo 2020