8 luglio 2020
Cassazione civile, sez. III, 08/07/2020, n. 14257 [Tutela dei consumatori - Danno da vacanza rovinata - Inadempimento da parte di un’agenzia di viaggi dell’obbligo precontrattuale di informare la controparte circa le condizioni applicabili al cittadino di uno Stato membro della UE in materia di passaporto e visto per entrare in Siria - Richiesta di annullamento del contratto di viaggio]
Tutela dei consumatori - Danno da vacanza rovinata - Inadempimento da parte di un’agenzia di viaggi dell’obbligo precontrattuale di informare la controparte circa le condizioni applicabili al cittadino di uno Stato membro della UE in materia di passaporto e visto per entrare in Siria - Richiesta di annullamento del contratto collettivo di viaggio organizzato per inadempimento degli obblighi di informazione e comunicazione - Istanza di risarcimento del danno - Sussistenza dell’obbligo di informazione a carico del professionista o imprenditore verso chi versa in una situazione di svantaggio informativo nella fase che precede la conclusione del contratto - Omesso adempimento sanante in violazione dell’art. 91 del Codice del Consumo - Onere probatorio a carico del professionista ex artt. 2697 cod.civ. e 93 del Codice del Consumo.
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