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4 gennaio 2021

Cassazione penale, sez. V, 04/01/2021, n. 61 [Trattamento dei dati personali - Diritto all'informazione e all'espressione - Inoltro di una segnalazione disciplinare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (C.O.A.) riguardante la condotta professionale di un avvocato - Reato di diffamazione ex art. 595 cod. pen. - Applicazione della scriminante del diritto di critica]

Trattamento dei dati personali - Diritto all'informazione e all'espressione - Inoltro di una segnalazione disciplinare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (C.O.A.) riguardante la condotta professionale di un avvocato - Reato di diffamazione ex art. 595 cod. pen. - Applicazione della scriminante del diritto di critica ai sensi dell'art. 51 cod. pen. rispetto al reato di diffamazione - Limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva - Diritto di critica quale esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui - Tutela della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU - Differenza tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore - Continenza sostanziale o materiale e continenza formale - Accertata la legittimità delle critiche mosse all'operato professionale dell'avvocato - Linguaggio utilizzato da ritenersi tecnicamente corretto - Non ravvisabile un attacco "alla persona" mediante l'utilizzo di non pertinenti “argumenta ad hominem”.

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