31 maggio 2021
Cassazione civile (ord.), sez. I, 31/05/2021, n. 15160 [Trattamento dei dati personali - Diritto all'oblio - Richiesta rivolta al Garante Privacy per la deindicizzazione di talune pagine web relative ad articoli contenenti notizie diffamatorie - Rigetto - Impugnazione - Utilizzo di parole chiave diffamatorie]
Trattamento dei dati personali - Diritto all'oblio - Richiesta rivolta al Garante Privacy per la deindicizzazione di talune pagine web relative ad articoli contenenti notizie diffamatorie a carico di un individuo per un suo presunto coinvolgimento in procedimenti penali per fatti di criminalità organizzata - Rigetto dell’istanza con provvedimento n. 335 del 4 giugno 2015 - Impugnazione della decisione - Differenza tra raccolta/conservazione dei dati e "indicizzazione" - Accessibilità sul sito web di dati riguardanti la persona offesa e contenuti nei cd. "siti sorgente", trasposti nel database del motore di ricerca Google, mediante la sola digitalizzazione di parole chiave - Parole chiave diffamatorie legate alla criminalità organizzata - Lesione del diritto all’oblio - Pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato - Qualificazione giuridica del diritto all’oblio e correlazione con quello alla riservatezza - Diritto all’oblio quale "diritto alla cancellazione" previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2016/679 - Diritto alla riservatezza o privacy quale "right to be let alone" - Diritto di ciascuno ad essere lasciato solo, a non essere menzionato in pubblico e ad essere dimenticato - Diritto all'oblio, inteso in correlazione al diritto all'identità personale, come diritto a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica diversa da quella reale - Diritto all’immagine - Diritto di cronaca e diritto all'oblio - Bilanciamento di interessi contrapposti di pari rango - Applicazione del cd. criterio di "gerarchia mobile" - Casi in cui l'interesse del pubblico all'informazione prevale su quello del singolo all'oblio - Richiamo alla giurisprudenza CEDU - Google responsabile della cancellazione dei dati in quanto prestatore di servizi quali Google Web Search.
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