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22 febbraio 2024

Cassazione penale, sez. II, 22/02/2024, n. 8016 [Trattamento dei dati personali - Dati giudiziari - Ordinanza di custodia cautelare - Istanza di riesame - Rigetto - Ricorso - Inutilizzabilità delle intercettazioni in ragione della mancata trasmissione al G.I.P. del decreto autorizzativo - Intercettazione quale strumento di ricerca della prova che incide sul diritto alla riservatezza]

Trattamento dei dati personali - Dati giudiziari - Ordinanza di custodia cautelare - Istanza di riesame - Rigetto - Ricorso - Inutilizzabilità delle intercettazioni in ragione della mancata trasmissione al G.I.P. del decreto autorizzativo - Intercettazione quale strumento di ricerca della prova che incide sul diritto alla riservatezza e sulla libertà e segretezza delle comunicazioni - Obbligo di disporre la captazione nel rispetto degli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p., alla cui violazione consegue la massima sanzione processuale, ovvero l'inutilizzabilità prevista dall'art. 271 c.p.p. - Decreto autorizzativo delle intercettazioni volto a consentire il controllo della loro legittimità, ma non incidente sulla valutazione della capacità dimostrativa del compendio indiziario, sicché il G.I.P. può disporre la misura cautelare anche in assenza di un tale decreto, se non vi è motivo alcuno di ritenere che le intercettazioni non siano state effettuate legittimamente.

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