12 marzo 2024
Cassazione penale, sez. V, 12/03/2024, n. 10427 [Trattamento dei dati personali - Social network - Pubblicazione di un post offensivo nei confronti del Comune su Facebook, a seguito dell’irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte dell’ente - Confermata in appello la condanna dell’imputato per il delitto ex art. 595, comma 3, cod. pen. e a risarcire l’ente locale]
Trattamento dei dati personali - Social network - Pubblicazione di un post offensivo nei confronti del Comune su Facebook, a seguito dell’irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte dell’ente - Confermata in appello la condanna dell’imputato per il delitto ex art. 595, comma 3, cod. pen. e a risarcire l’ente locale - Indubbia offesa alla reputazione del Comune, accusato di collusioni con associazioni di stampo mafioso - Condotta non scriminata in assenza del necessario requisito della verità della notizia e della continenza delle espressioni usate - Precedentemente condotta dall’imputato una campagna anti-mafia in collaborazione con il Comune - Ricorso - Scriminante del diritto di satira - Rigetto - Esimente dell'esercizio dei diritti di critica e di satira politica nella diffamazione - Evidente come, nelle espressioni rivolte dall'imputato all'ente locale, sia carente il requisito proprio della satira, dell'utilizzo di forme lessicali scherzose ed ironiche - Mancante nel caso di specie il necessario riferimento alla verità.
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