23 aprile 2024
Cassazione civile (ord.), sez. II, 23/04/2024, n. 10925 [Trattamento dei dati personali - Videosorveglianza - Installazione della telecamera non integrante il delitto di interferenze illecite nella vita privata - Non fondatezza - Garante Privacy - Singolo condomino tenuto ad installare le telecamere in modo tale da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato]
Trattamento dei dati personali - Videosorveglianza - Domanda per l’accertamento che il fondo attoreo non è gravato da servitù di passaggio veicolare né di parcheggio, ma solo da servitù di passaggio pedonale nonché per la condanna dei convenuti a rimuovere una telecamera di sorveglianza installata sul loro balcone e puntata in direzione del portone d’ingresso - Rigetto - Appello - Accoglimento - Ricorso - Installazione della telecamera non integrante il delitto di interferenze illecite nella vita privata - Non fondatezza - Garante Privacy - Singolo condomino tenuto ad installare le telecamere in modo tale da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato - Mancato rispetto delle prescrizioni dell’Autorità Garante, in violazione del Codice Privacy, comportante, nei confronti sia del singolo che del condominio nel suo complesso, l’applicazione delle sanzioni civili e penali collegate alla lesione della sfera privata degli interessati e l’eventuale risarcimento danni ai soggetti danneggiati.
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