10 maggio 2024
Cassazione civile (ord.), sez. L, 10/05/2024, n. 12860 [Concorrenza - Confermata in appello la condanna di società al pagamento dell’ indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. in favore di agente di commercio - Non raggiunta la prova di un progetto di distrazione della rete di vendita da parte dell’agente - Ricorso]
Concorrenza - Confermata in appello la condanna di società al pagamento dell’ indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. in favore di agente di commercio - Non raggiunta la prova di un progetto di distrazione della rete di vendita da parte dell’agente - Ricorso - Violazione dell’art. 2598, n. 3, c.c. - Realizzazione di attività concorrenziale per storno - Rigetto - Necessario, per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, procurandosi un vantaggio competitivo indebito-Non raggiunta la prova della concorrenza sleale nella specie.
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