17 luglio 2024
Cassazione civile (ord.), sez. V, 17/07/2024, n. 19780 [Concorrenza - Sentenza di appello censurata per non aver motivato in punto di quantificazione delle spese processuali - Ricorso - Questione della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dall’art. 4, co. 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e poi dal D.M. n. 147/2022 - Accoglimento]
Concorrenza - Sentenza di appello censurata per non aver motivato in punto di quantificazione delle spese processuali - Ricorso - Questione della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dall’art. 4, co. 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e poi dal D.M. n. 147/2022 - Accoglimento - Previsione di minimi tabellari in tema di compensi professionali non ritenuta in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (art. 101, par. 1, TFUE) - Giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, in assenza di diversa convenzione tra le parti, obbligato a non scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile - Sussistente nella specie la dedotta violazione, avendo il giudice liquidato le spese al di sotto dei valori minimi, con attribuzione di un importo onnicomprensivo senza distinzione per fasi.
Questo contenuto è riservato agli abbonati. Se già disponi di un accesso valido clicca qui per autenticarti, altrimenti clicca qui per richiedere una PROVA GRATUITA!
Inoltre puoi:
- contattare i numeri 06.56.56.7212 o 392.993.6698
- inviare una richiesta al servizio clienti
- consultare le formule di abbonamento