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3 settembre 2024

Cassazione penale, sez. I, 03/09/2024, n. 33369 [Trattamento dei dati personali - Rapporto di lavoro - Ufficiale militare ritenuto responsabile di aver attivato la registrazione del colloquio in presenza con il proprio superiore gerarchico tramite il proprio cellulare e di non aver ottemperato all’ordine ricevuto di interrompere la registrazione]

Trattamento dei dati personali - Rapporto di lavoro - Ufficiale militare ritenuto responsabile di aver attivato la registrazione del colloquio in presenza con il proprio superiore gerarchico tramite il proprio cellulare e di non aver ottemperato all’ordine ricevuto di interrompere la registrazione - Motivo della convocazione rappresentato dal contenuto di una relazione di servizio inoltrata dall’ufficiale - Condanna dell’imputato per il reato di disobbedienza aggravata - Ordine di interrompere la registrazione ritenuto legittimo, anche in ragione della Circolare n. 2106 del 2019 dello Stato Maggiore dell'Esercito che vieta le riprese audio all'interno delle infrastrutture militari - Appello - Rigetto - Ricorso - Esercizio di un diritto - Pacifica la liceità della condotta di registrazione di un colloquio tra soggetti presenti (anche all'insaputa di uno dei colloquianti) lì dove sussista una esigenza obiettiva di documentazione per ragioni di tutela del soggetto che la realizza - Non fondatezza - Condotta della registrazione non necessitata, potendo le esigenze di riservatezza dei contenuti della relazione di servizio essere tutelate in modo diverso.

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