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10 giugno 2015

Cassazione penale, sez. VI, 10/06/2015, n. 24617 [Trattamento dei dati personali - Sequestro di dati informatici presso un giornalista, anche mediante estrazione di copia, costituente un'interferenza con il diritto al segreto professionale tutelato dall'art. 200 c.p.p., comma 3, e dall'art. 10 CEDU, se finalizzato all'identificazione delle fonti]

Trattamento dei dati personali - Sequestro di dati informatici presso un giornalista, anche mediante estrazione di copia, costituente un'interferenza con il diritto al segreto professionale tutelato dall'art. 200 c.p.p., comma 3, e dall'art. 10 CEDU, se finalizzato all'identificazione delle fonti - Interferenza legittima solo se specificamente motivata quanto all'individuazione dei dati da acquisire e all'assoluta necessità per l'accertamento dei fatti, nel rispetto del principio di proporzionalità tra tutela del segreto e esigenze investigative - Trattenimento di copia dei dati integrante un sequestro impugnabile se comporta la sottrazione di informazioni dotate di valore autonomo per il giornalista.

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