• Concorrenza - Concentrazioni tra imprese -Servizi postali

22 gennaio 2019

Confermata dalla Corte di Giustizia l'annullamento della decisione della Commissione sul divieto di acquisizione di TNT Express da parte di UPS

La Corte di Giustizia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale UE ha annullato la decisione della Commissione Europea che aveva vietato l'acquisto, da parte di UPS, della società TNT Express in quanto tale operazione avrebbe comportato un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sul mercato della distribuzione internazionale espressa dei pacchi di piccole dimensioni nello Spazio economico europeo.

Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 16 gennaio 2019 (causa C-265/17 P), il Tribunale ha correttamente constatato la violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa di UPS, pertanto la decisione della Commissione C(2013) 431 del 30 gennaio 2013 deve essere annullata per un vizio procedurale.

Si riporta di seguito il comunicato della Corte di Giustizia che illustra la fattispecie:

Con decisione del 30 gennaio 2013, la Commissione ha vietato l'acquisto, da parte di UPS, della società TNT Express in quanto, in 15 Stati membri, tale operazione avrebbe comportato un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sul mercato della distribuzione internazionale espressa dei pacchi di piccole dimensioni nello Spazio economico europeo (SEE) . Tale divieto si basava in modo determinante su un'analisi econometrica attraverso la quale la Commissione aveva concluso per l'esistenza di un rischio di aumento dei prezzi sulla maggior parte dei mercati interessati. UPS ha presentato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea un ricorso contro il suddetto divieto, ottenendo ragione.

Con sentenza del 7 marzo 2017, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione per violazione dei diritti della difesa di UPS. Il Tribunale ha statuito che il modello econometrico di concentrazione dei prezzi alla fine utilizzato dalla Commissione differiva sensibilmente da quello comunicato a UPS nel corso del procedimento amministrativo, senza che la Commissione avesse offerto ad UPS la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito a tali modifiche.

La Commissione ha proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia al fine di ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale. Nella sua sentenza odierna, la Corte sottolinea che il rispetto dei diritti della difesa prima dell'adozione di una decisione in materia di controllo delle concentrazioni esige che le parti notificanti vengano messe in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista in merito alla reale consistenza e alla rilevanza di tutti gli elementi sui quali la Commissione intende fondare la propria decisione. Così, qualora la Commissione intenda fondare la propria decisione su dei modelli econometrici, è necessario che le parti notificanti vengano messe in condizione di far conoscere le proprie osservazioni in proposito. Infatti, i modelli econometrici sono, per la loro natura e la loro funzione, strumenti quantitativi utili all'analisi prospettica alla quale la Commissione procede nell'ambito delle procedure di controllo delle concentrazioni. I fondamenti metodologici sui quali poggiano tali modelli devono essere quanto più obiettivi possibile, al fine di non pregiudicare l'esito di tale analisi in un senso o nell'altro. Questi elementi contribuiscono così all'imparzialità e alla qualità delle decisioni della Commissione da cui dipende, in definitiva, la fiducia che il pubblico e le imprese ripongono nella legittimità della procedura di controllo delle concentrazioni dell'Unione. La divulgazione di tali modelli e delle scelte metodologiche sottese alla loro elaborazione si impone a maggior ragione per il fatto che essa contribuisce a conferire al procedimento il suo carattere equo, in conformità del principio di buona amministrazione enunciato all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Secondo la Corte, la Commissione è tenuta a conciliare l'imperativo di celerità che caratterizza l'economia generale del regolamento relativo alle operazioni di concentrazione 3 con il rispetto dei diritti della difesa. Quest'ultimo non permette alla Commissione di modificare dopo la comunicazione degli addebiti la sostanza di un modello econometrico sul quale essa intende fondare le proprie obiezioni, senza portare tale modifica a conoscenza delle imprese interessate e senza permettere loro di far valere le proprie osservazioni al riguardo.

Di conseguenza, la Corte giudica che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto concludendo che la Commissione non poteva sostenere che essa non aveva l'obbligo di comunicare alla ricorrente il modello definitivo dell'analisi econometrica prima dell'adozione della decisione controversa. Inoltre, la Corte convalida il giudizio del Tribunale secondo cui la mancata comunicazione di un modello econometrico alle parti di un'operazione di concentrazione è idonea a determinare l'annullamento della decisione della Commissione qualora sia dimostrato che tale irregolarità le ha private di una possibilità, quand'anche ridotta, di garantire meglio la propria difesa. Non si può pretendere la prova del fatto che, in assenza di tale irregolarità procedurale, la decisione avrebbe avuto un contenuto differente. Infatti, tenuto conto dell'importanza dei modelli econometrici per l'analisi prospettica degli effetti di una concentrazione, innalzare in tal modo la soglia probatoria richiesta per l'annullamento di una decisione a motivo di una violazione dei diritti della difesa risultante dalla mancata comunicazione delle scelte metodologiche che sono inerenti a tali modelli, si porrebbe in contrasto con l'obiettivo consistente nell'incitare la Commissione a dar prova di trasparenza nell'elaborazione di tali modelli e nuocerebbe all'effettività del successivo controllo giurisdizionale delle decisioni di tale istituzione.

La Corte conclude che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto statuendo che i diritti della difesa di UPS sono stati violati, di modo che occorre annullare la decisione della Commissione nella misura in cui UPS abbia sufficientemente dimostrato che, in assenza della suddetta irregolarità procedurale, essa avrebbe avuto l'opportunità di garantire meglio la propria difesa.

La Corte rigetta dunque l'impugnazione proposta dalla Commissione.