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25 marzo 2019

Restrizioni delle vendite transfrontaliere di prodotti di merchandising: l'Antitrust europeo multa la Nike

La Commissione europea ha inflitto alla Nike un'ammenda di € 12,5 milioni per aver impedito ai commercianti di vendere prodotti di merchandising sotto licenza ad altri paesi dello spazio economico europeo (SEE), in violazione dell'art. 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Oggetto delle pratiche illecite su cui si è concentrata l'Antitrust europeo, sono stati i prodotti di merchandising di alcune delle squadre di calcio e delle federazioni più famose d'Europa, di cui Nike detiene la licenza, tra le quali il FC Barcelona, Manchester United, Juventus, Internazionale Milano e AS Roma, nonché la  federazione calcistica francese.

Sui prodotti di merchandising sotto licenza non figurano i marchi commerciali di Nike ma solo i simboli di una squadra di calcio o di una federazione. In questi casi Nike agisce in qualità di licenziante dei diritti di prorietà intellettuale (DPI) e concede licenze a terzi, autorizzandoli a produrre e distribuire tali prodotti.

Nike è stata sanzionata dalla Commissione proprio per la sua attività di licenziante per la produzione e la distribuzione di merchandising.

Le indagini sono state avviate dalla Commissione nel giugno 2017 su alcune pratiche di concessione delle licenze e distribuzione di Nike, per accertare se l'azienda stesse limitando illegalmente la vendita transfrontaliera e online, da parte dei commercianti, di prodotti sotto licenza all'interno del mercato unico dell'UE.

In particolare, come si può leggere nel Comunicato stampa del 25 marzo 2019,

"Dall'indagine è emerso che gli accordi non esclusivi di licenza e distribuzione sottoscritti da Nike configuravano una violazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza:

  • Nike ha imposto ai licenziatari una serie di misure dirette volte a limitare le vendite al di fuori del territorio loro assegnato, tra cui clausole che le vietavano esplicitamente, obblighi di reindirizzare gli ordini non provenienti dal territorio di competenza a Nike stessa e clausole che prevedevano il doppio versamento dei diritti di licenza per le vendite al di fuori del territorio;
  • Nike ha anche adottato misure indirette per mettere in pratica le restrizioni di vendita, ad esempio minacciando i licenziatari di revocare le loro licenze se avessero venduto al di fuori del territorio di competenza, rifiutandosi di fornire gli ologrammi che contraddistinguono i prodotti ufficiali se sospettava che questi ultimi potessero essere venduti in altri territori dello Spazio economico europeo (SEE) e conducendo ispezioni intese a verificare il rispetto delle restrizioni;
  • in alcuni casi Nike ha incaricato dei licenziatari principali di concedere a terzi sublicenze per l'uso dei vari DPI in ciascun territorio. Per consolidare la pratica lungo tutta la catena di distribuzione, Nike ha imposto loro misure dirette e indirette, costringendoli a restare all'interno del loro territorio e ad applicare restrizioni nei confronti dei sublicenziatari;
  • Nike ha introdotto clausole che proibivano esplicitamente ai licenziatari di fornire prodotti di merchandising ai clienti, spesso rivenditori al dettaglio, se c'era la possibilità che questi li vendessero al di fuori del territorio di competenza. Oltre ad obbligare i licenziatari a trasferire i divieti ai propri contraenti, Nike interveniva per fare in modo che i rivenditori al dettaglio (ad esempio negozi di abbigliamento, supermercati, ecc.) smettessero di acquistare prodotti da licenziatari di altri territori del SEE.

La Commissione ha concluso che la condotta illegale tenuta da Nike per circa tredici anni (dal 1º luglio 2004 al 27 ottobre 2017) ha creato barriere all'interno del mercato unico e precluso ai licenziatari le vendite transfrontaliere in Europa, a scapito dei consumatori europei."

In virtù della collaborazione di Nike che oltre a fornire prove importanti, aver ammesso espressamente i fatti, riconosciuto le violazioni della normativa dell'UE in materia di concorrenza, ha anche condiviso informazioni che hanno permesso alla Commissione di ampliare la portata dell'indagine fino ad includere il merchandising sportivo secondario di diverse squadre aggiuntive, è stata concessa a Nike una riduzione del 40% dell'ammenda.

In definitiva l'ammenda inflitta a Nike dalla Commissione è stata pari a 12.555.000 €.

Nel commentare la decisione sul caso AT.40436, non ancora resa pubblica, Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha così dichiarato: 

"I prodotti ufficiali della squadra del cuore, come sciarpe o magliette, sono spesso oggetti di culto per i tifosi di calcio. Nike ha impedito a molti dei suoi licenziatari di vendere questi prodotti in altri paesi, riducendo così la scelta offerta ai consumatori e facendo salire i prezzi. Questo viola le norme antitrust dell'UE. La decisione odierna garantisce che rivenditori e consumatori possano beneficiare appieno di uno dei principali vantaggi del mercato unico, vale a dire la possibilità di acquistare ovunque in Europa per avere accesso a un maggior assortimento di prodotti e a offerte più vantaggiose."