27 maggio 2019
Aiuti di stato: il Tribunale UE dà ragione al Real Madrid e annulla la decisione della Commissione europea
Secondo il Tribunale UE, con riferimento al procedimento per un aiuto di Stato illegittimo che il Real Madrid Club de Fútbol avrebbe ricevuto nell'ambito di una transazione immobiliare con il Comune di Madrid, "la Commissione europea non ha preso in considerazione tutti gli elementi dell’operazione controversa e del suo contesto. Essa non ha potuto, contrariamente a quanto era tenuta a fare, procedere ad un’analisi completa di tutti gli elementi pertinenti, al fine di dimostrare non solo la questione della valutazione dell’importo dell’aiuto, ma anche e soprattutto quella dell’esistenza stessa di un vantaggio derivante dalla misura in questione considerata in tutti i suoi elementi".
E’ sulla base di tali rilievi che il Tribunale UE, con la sentenza del 22 maggio 2019 (causa T‑791/16), ha annullato la decisione (UE) 2016/2393 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore della società calcistica del Real Madrid.
Il 20 dicembre 1991, il Comune di Madrid e il Real Madrid Club de Fútbol hanno concluso un accordo riguardante la ristrutturazione dello stadio Santiago Bernabéu.
Il 29 novembre 1996, il Real Madrid Club de Fútbol e la Comunità autonoma di Madrid hanno concluso un accordo di scambio di terreni.
Il 29 maggio 1998, il Real Madrid Club de Fútbol (ricorrente) e il Comune di Madrid hanno concluso un accordo volto a dare attuazione allo scambio previsto nell’accordo del 1996. Ai sensi dell’accordo di attuazione del 1998, era previsto che il ricorrente cedesse taluni terreni al suddetto comune e che, in cambio, quest’ultimo effettuasse a favore del ricorrente un trasferimento fondiario di valore equivalente ai propri obblighi nei confronti del ricorrente, ossia a cedere terreni di valore pari a circa 13.500.000 euro. È stato previsto che tale comune avrebbe ceduto i terreni situati nella zona di Julian Camarillo Sur (terreni 33 e 34) e il terreno B-32 nella zona di Las Tablas a Madrid. Ai fini di tale scambio, i servizi tecnici del medesimo comune hanno stimato il valore di tale ultimo terreno in euro 595.194.
Il 29 luglio 2011, il Real Madrid Club de Fútbol e il Comune di Madrid hanno concluso un accordo allo scopo di risolvere una controversia giuridica sorta tra di loro in merito all’accordo del 1991 e allo scambio di beni immobili oggetto dell’accordo del 1996 e dell’accordo di attuazione del 1998. In base a tale accordo, le parti hanno riconosciuto l’impossibilità giuridica di cedere al ricorrente il terreno B-32 allo stato attuale. Ritenendo impossibile adempiere i propri obblighi previsti nell’accordo di attuazione del 1998, detto comune ha deciso di compensare il ricorrente versandogli un importo corrispondente al valore di detto terreno nel 2011. In una perizia del 2011, i servizi tecnici di detto Comune di Madrid hanno fissato tale valore a euro 22.693.054,44. Le parti hanno stabilito che la compensazione sarebbe stata erogata sostituendo il trasferimento di tale terreno con il trasferimento al ricorrente di altri terreni. Tali ultimi terreni consistevano in una proprietà di 3.600 m², in diversi terreni con una superficie complessiva di 7.966 m² e in un’area di 3.035 m² il cui valore complessivo è stato stimato in euro 19.972.348,96. Le parti hanno anche convenuto di compensare i loro crediti reciproci. Ne è risultato un credito netto di euro 8,04 a favore del ricorrente nei confronti del medesimo comune.
In forza di una convenzione urbanistica conclusa nel settembre 2011 tra il Comune di Madrid e il Real Madrid Club de Fútbol, quest’ultimo si è impegnato a restituire taluni beni immobili. Nell’ambito del trasferimento, detto comune e la Comunità autonoma di Madrid hanno modificato il piano generale di urbanizzazione di Madrid.
Informata nel 2011 dell’esistenza di un presunto aiuto di Stato a favore del ricorrente, concesso sotto forma di un trasferimento vantaggioso di beni immobili, la Commissione europea, il 20 dicembre 2011, ha invitato il Regno di Spagna a formulare osservazioni in merito a tali informazioni.
Con decisione (UE) 2016/2393, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Real Madrid CF, la Commissione ha considerato che l’aiuto di Stato di euro 18.418.054,44, illegalmente concesso dal Regno di Spagna in favore del ricorrente il 29 luglio 2011, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, non era compatibile con il mercato interno.
Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che un operatore in un’economia di mercato in una situazione analoga a quella del comune di Madrid non avrebbe concluso l’accordo transattivo del 2011. Essa ha ritenuto, in primo luogo che, tenendo conto delle incertezze esistenti sul piano giuridico nel 2011 in ordine alla questione di stabilire se detto comune fosse tenuto a compensare il ricorrente per il mancato trasferimento del terreno B-32 in virtù dell’accordo di attuazione del 1998, un operatore in un’economia di mercato che si fosse trovato nella medesima situazione avrebbe chiesto un parere legale prima di concludere detto accordo, al fine di stabilire la probabilità di dovere effettivamente rispondere di tale inadempienza. La Commissione ha precisato che il comune in parola non aveva richiesto siffatto parere. In secondo luogo, essa ha ritenuto che un operatore in un’economia di mercato che si fosse trovato in una situazione analoga a quella del citato comune non avrebbe accettato di versare al ricorrente un indennizzo di euro 22.693.054,44 in virtù di tale accordo, in quanto tale importo sarebbe di gran lunga superiore all’entità massima della sua esposizione per la responsabilità giuridica derivante dal mancato trasferimento del terreno in parola.
Il Real Madrid Club de Fútbol ha proposto impugnazione contro la decisione della Commissione europea.
Tra i motivi di censura sollevati, la società calcistica ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 296 TFUE, l’obbligo di motivazione e il principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto tale istituzione ha contestato il valore del terreno B-32 per determinare l’esistenza di un vantaggio, pur riconoscendo che il valore degli altri terreni ceduti al ricorrente a titolo di indennizzo nell’ambito dell’accordo transattivo del 2011 era corretto. Ebbene, tale valore sarebbe stato calcolato con lo stesso metodo di valutazione utilizzato dal Comune di Madrid per il terreno B-32. Richiamando diverse cause, il ricorrente sostiene che la Commissione aveva l’onere di provare l’esistenza dell’aiuto di Stato e che essa non poteva limitarsi a valutare in modo selettivo e isolato talune prestazioni della transazione. Inoltre, il medesimo afferma che era tenuto ad accettare la valutazione dei terreni effettuata da detto comune, nonostante la riduzione del loro valore. Ai sensi del diritto spagnolo, esso non avrebbe disposto di alcun mezzo di ricorso che gli avrebbe consentito di contestare la valutazione al fine di richiedere la differenza tra la valutazione contrattuale e il valore di mercato. Se la Commissione avesse verificato se le prestazioni fossero bilanciate, essa avrebbe concluso che l’importo dell’aiuto di Stato asseritamente concesso non avrebbe in alcun caso superato l’importo di euro 10.931.835.
Il Tribunale UE nella sentenza in esame osserva quanto segue:
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la qualificazione di una misura come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE esige che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni. Innanzi tutto, deve trattarsi di un intervento dello Stato o attraverso risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza del 6 marzo 2018, Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank, C‑579/16 P, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
Secondo una giurisprudenza altrettanto costante, la nozione di «aiuto» è più generale di quella di «sovvenzione», dato che non designa soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi statali i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (v. sentenze dell’8 maggio 2003, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, C‑328/99 e C‑399/00, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, e del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P e C‑165/15 P, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
Dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deriva che la nozione di aiuto è una nozione oggettiva, che dipende, segnatamente, dalla questione se una misura statale conferisca o meno un vantaggio a una o a determinate imprese.
Pertanto, al fine di valutare se una misura statale costituisce un aiuto, occorre determinare, in particolare, se l’impresa beneficiaria riceve un vantaggio che essa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenze dell’11 luglio 1996, SFEI e a., C‑39/94, punto 60, e del 29 aprile 1999, Spagna/Commissione, C‑342/96, punto 41; v. anche sentenza del 12 giugno 2014, Sarc/Commissione, T‑488/11, non pubblicata, punto 90 e giurisprudenza ivi citata). Così, secondo una giurisprudenza ormai costante, la fornitura di beni o di servizi a condizioni preferenziali costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v. sentenze dell’11 luglio 1996, SFEI e a., C‑39/94, punto 59 e giurisprudenza ivi citata; del 1º luglio 2010, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Commissione, T‑62/08, punto 57 e giurisprudenza ivi citata, e del 28 febbraio 2012, Land Burgenland/Commissione, T‑268/08 e T‑281/08, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
L’applicazione del criterio dell’operatore privato in economia di mercato consiste nel confrontare il comportamento dei pubblici poteri a quello che avrebbe avuto un operatore privato di dimensioni simili nelle stesse circostanze. Nel caso in cui lo Stato, in realtà, non faccia altro che comportarsi come farebbe qualsiasi operatore privato che agisce in normali condizioni di mercato (v., in tal senso, sentenza del 1º ottobre 2015, Electrabel e Dunamenti Erőmű/Commissione, C‑357/14 P, punto 144 e giurisprudenza ivi citata), non sussiste alcun vantaggio connesso all’intervento dello Stato, in quanto l’ente beneficiario avrebbe potuto, in linea di principio, trarre gli stessi benefici dal semplice funzionamento del mercato (v. sentenza del 30 aprile 2014, Tisza Erőmű/Commissione, T‑468/08, non pubblicata, punto 85 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2012, Land Burgenland/Commissione, T‑268/08 e T‑281/08, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
(omissis)
Emerge dalla giurisprudenza che, al fine di valutare se il vantaggio avrebbe potuto essere ottenuto in condizioni normali di mercato, la Commissione è tenuta a effettuare un’analisi completa di tutti gli elementi rilevanti dell’operazione controversa e del suo contesto (v. sentenza del 30 giugno 2015, Paesi Bassi e a./Commissione, T‑186/13, T‑190/13 e T‑193/13, non pubblicata, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).
È stato altresì dichiarato che, per quanto riguarda la valutazione del valore di un aiuto sotto forma di vendita di un terreno da parte di un ente pubblico ad un soggetto privato a un prezzo asseritamente preferenziale, si applicava il principio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato e che il valore dell’aiuto era pari alla differenza tra ciò che il beneficiario ha versato di fatto e ciò che avrebbe dovuto pagare all’epoca in condizioni normali di mercato per acquistare un terreno equivalente da un venditore del settore privato (v. sentenza del 30 giugno 2015, Paesi Bassi e a./Commissione, T‑186/13, T‑190/13 e T‑193/13, non pubblicata, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).
Occorre precisare che, secondo la giurisprudenza, per valutare la legittimità della decisione impugnata, occorre tener conto delle informazioni di cui la Commissione disponeva o di cui poteva disporre alla data in cui essa ha adottato tale decisione. A tale proposito, se risulta che la valutazione della Commissione sarebbe contraddetta o messa in dubbio da informazioni di cui essa non avrebbe avuto conoscenza nel corso del procedimento amministrativo, sarebbe necessario verificare se tali elementi potevano essere conosciuti e presi in considerazione in tempo utile dalla Commissione e, eventualmente, se dette informazioni avrebbero dovuto essere prese normalmente in considerazione dalla medesima, almeno come dati rilevanti ai fini dell’applicazione del criterio dell’investitore privato (v. sentenza del 30 giugno 2015, Paesi Bassi e a./Commissione, T‑186/13, T‑190/13 e T‑193/13, non pubblicata, punto 90 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, occorre sottolineare che la Commissione ha riconosciuto di aver esaminato l’eventuale esistenza di un aiuto di Stato derivante dall’indennizzo concesso dal comune di Madrid nell’ambito dell’accordo transattivo del 2011.
È importante rilevare che, secondo l’accordo transattivo del 2011, le parti avevano concordato che l’indennità sarebbe stata corrisposta sostituendo la cessione del terreno B-32 con la cessione al ricorrente di altri terreni da parte del comune di Madrid, nonché mediante la compensazione dei loro crediti reciproci. Il risultato era stato un credito netto residuo di euro 8,04 in favore del ricorrente, dovuto da detto comune.
L’accordo transattivo del 2011 non verteva quindi soltanto sul riconoscimento del debito derivante dal mancato trasferimento del terreno B-32, ma mirava a compensare il ricorrente di tale mancato trasferimento, cedendogli altri terreni e compensando crediti reciproci.
Ebbene, è pacifico che i terreni ceduti al posto del terreno B-32 non sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione. Quest’ultima ha ripreso i valori considerati nell’accordo transattivo del 2011.
In risposta ai quesiti scritti posti dal Tribunale, il ricorrente ha confermato, senza che ciò sia contestato dalla Commissione, che, nel corso del procedimento amministrativo, aveva comunicato l’esistenza di una differenza tra i valori dei terreni trasferiti ai sensi dell’accordo transattivo del 2011 e il valore di tali terreni indicato nella relazione della società di consulenza immobiliare e quindi della possibile sopravvalutazione di tali terreni.
Inoltre, il ricorrente aveva sottolineato, anche nel corso del procedimento amministrativo, che la relazione dell’ufficio di valutazione immobiliare non conteneva alcuna valutazione dei terreni trasferiti in forza dell’accordo transattivo del 2011.
Esaminando unicamente il valore del terreno B-32, la Commissione non ha quindi preso in considerazione tutti gli elementi dell’operazione controversa e del suo contesto. Essa non ha quindi potuto, contrariamente a quanto era tenuta a fare, procedere ad un’analisi completa di tutti gli elementi pertinenti, al fine di dimostrare non solo la questione della valutazione dell’importo dell’aiuto, ma anche e soprattutto quella dell’esistenza stessa di un vantaggio derivante dalla misura in questione considerata in tutti i suoi elementi.
Occorre precisare che, in risposta ai quesiti posti dal Tribunale, la Commissione ha eccepito che essa non era tenuta a prendere in considerazione fatti successivi a quelli che erano stati oggetto del procedimento di esame nonché vantaggi privi di relazione con la misura esaminata in quanto tale.
Tuttavia, è sufficiente ricordare che una stima dei terreni trasferiti ai sensi dell’accordo transattivo del 2011 figurava nella relazione della società di consulenza immobiliare trasmessa nel corso del procedimento amministrativo. Peraltro, la misura esaminata non si limitava al solo riconoscimento del debito derivante dal mancato trasferimento del terreno B-32, bensì all’eventuale esistenza di un aiuto di Stato derivante dalla compensazione concessa dal comune di Madrid nell’ambito dell’accordo transattivo del 2011.
La Commissione non ha quindi sufficientemente dimostrato che la misura in questione conferisse un vantaggio al ricorrente. Dal momento che non veniva soddisfatta nemmeno una delle condizioni cumulative sopra indicate, la Commissione non poteva qualificare la misura di cui trattasi come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.






