• Concorrenza - Aiuti di Stato

23 marzo 2020

Aiuti di Stato: la Commissione europea adotta il quadro temporaneo a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19

Il 19 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato fondato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'epidemia di COVID-19.

L’epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione, oltre a costituire una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ha un impatto durissimo sull'economia mondiale e dell’Unione e per attenuare tali ripercussioni negative sull’economia dell’UE è necessaria una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell’UE.

A tal fine, dopo l'invio agli Stati membri della proposta (v. precedente notizia), la Commissione, con la Comunicazione del 19 marzo 2020, ha adottato il quadro temporaneo che, insieme a molte altre misure di sostegno che possono essere utilizzate dagli Stati membri ai sensi delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di COVID-19.

Obiettivo della presente comunicazione è stabilire un quadro che consenta agli Stati membri di affrontare le difficoltà attualmente incontrate dalle imprese, preservando al contempo l’integrità del mercato interno dell’UE e garantendo condizioni di parità.

Per sostenere l'economia durante l'epidemia di COVID-19, il quadro temporaneo prevede cinque tipi di aiuti:

  1. sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800 000 EUR a un'impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
  2. garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno;
  3. prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
  4. garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale: alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
  5. assicurazione del credito all'esportazione a breve termine: il quadro introduce un'ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine.

Considerata l'entità ridotta del bilancio dell'UE, la principale risposta proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Il quadro temporaneo contribuirà a orientare il sostegno all'economia, limitando al contempo l'impatto negativo sulle condizioni di parità nel mercato unico.

Il quadro temporaneo prevede pertanto una serie di garanzie. Ad esempio, collega i prestiti agevolati o le garanzie concessi alle imprese all'entità della loro attività economica, facendo riferimento alla loro spesa salariale, fatturato o esigenze di liquidità e al ricorso al sostegno pubblico per il capitale di esercizio o di investimento. Gli aiuti dovrebbero pertanto aiutare le imprese ad affrontare la crisi e a preparare una ripresa sostenibile.

Il quadro temporaneo integra le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socio-economico dell'epidemia di COVID-19, in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato.

In particolare, essi possono adottare misure che non rientrano nel campo di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato, come finanziamenti nazionali da concedere ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte all'epidemia di COVID-19. 

Gli Stati membri possono anche agire immediatamente attraverso misure di sostegno pubblico a disposizione di tutte le imprese, come le integrazioni salariali, la sospensione dei pagamenti per le imposte societarie e sul valore aggiunto o i contributi sociali.

Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti a causa dall'epidemia di COVID-19 o da essa direttamente causati. Ciò può essere utile per sostenere settori particolarmente colpiti, come i trasporti, il turismo, il settore alberghiero e il commercio al dettaglio.

Il quadro temporaneo è applicabile dal 19 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.