• Concorrenza - Aiuti di Stato

13 maggio 2020

Aiuti di Stato: in vigore dall'8 maggio la seconda modifica al quadro temporaneo

Al fine di consentire agli Stati membri di sostenere ulteriormente l'economia nel contesto della pandemia di coronavirus, la Commissione europea ha esteso il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato alle misure di ricapitalizzazione e debito subordinato.

Il quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della pandemia di coronavirus adottato il 19 marzo 2020, riconosce che l'intera economia dell'UE sta attraversando una grave crisi. Esso consente agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità prevista dalle norme in materia di aiuti di Stato per sostenere l'economia, limitando nel contempo le conseguenze negative per la parità di condizioni nel mercato unico.

Il 3 aprile 2020 la Commissione europea ha adottato una prima modifica che ha esteso il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per consentire aglil Stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla Covid-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l’economia durante la crisi attuale (v. relativa notizia).

La seconda modifica adottata con la presente Comunicazione 8 maggio 2020 integra i tipi di misure già contemplati dal quadro di riferimento temporaneo e dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, stabilendo i criteri sulla base dei quali gli Stati membri possono ricapitalizzare e fornire debito subordinato alle imprese in difficoltà, preservando nel contempo la parità di condizioni nell'UE.


Aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle imprese

Le misure di emergenza che gli Stati membri hanno dovuto adottare per gestire la pandemia di coronavirus hanno influito sulla capacità di molte imprese europee di produrre beni o fornire servizi, con conseguenti perdite che hanno ridotto il loro capitale e la loro capacità di contrarre prestiti sui mercati. Questa seconda modifica estende pertanto, il quadro temporaneo per consentire interventi pubblici mirati sotto forma di aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle società non finanziarie che li necessitano, in modo da contribuire a ridurre il rischio per l'economia dell'UE nel suo complesso.

Al tempo stesso il quadro temporaneo stabilisce una serie di garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico; in particolare devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • la necessità, l'adeguatezza e l'entità dell'intervento: gli aiuti alla ricapitalizzazione dovrebbero essere concessi solo se non sono disponibili altre soluzioni adeguate. Deve inoltre essere nell'interesse comune intervenire, ad esempio per evitare difficoltà sociali e fallimenti del mercato a causa di una perdita significativa di posti di lavoro, l'uscita di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, o il rischio di perturbazione di un importante servizio. Infine l'aiuto deve limitarsi a consentire la redditività dell'impresa e non deve andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario antecedente la pandemia di coronavirus;
  • l'ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione: lo Stato deve essere adeguatamente retribuito per i rischi che assume attraverso l'aiuto alla ricapitalizzazione. Inoltre, per garantire la natura temporanea dell'intervento dello Stato, il meccanismo di remunerazione deve incentivare i beneficiari e/o i loro proprietari a riacquistare le azioni acquisite dallo Stato con la misura di aiuto.
  • l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate: i beneficiari e gli Stati membri sono tenuti ad elaborare una strategia di uscita, in particolare le grandi imprese che hanno beneficiato di significativi aiuti alla ricapitalizzazione da parte dello Stato. Se, sei anni dopo l'aiuto alla ricapitalizzazione nel caso delle società quotate in borsa o sette anni nel caso delle altre imprese, l'uscita dello Stato è in dubbio, dovrà essere notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione per il beneficiario.
  • la governance: fino a quando lo Stato non sarà completamente uscito, i beneficiari sono soggetti al divieto di versare dividendi e riacquistare azioni. Inoltre, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75 % della ricapitalizzazione, si applica una rigorosa limitazione della remunerazione della dirigenza, compreso il divieto dei bonus. Tali condizioni mirano anche a incentivare i beneficiari e i loro proprietari a riacquistare le azioni detenute dallo Stato non appena la situazione economica lo consenta.
  • il divieto di sovvenzioni incrociate e di acquisizioni: per garantire che i beneficiari non utilizzino indebitamente l'aiuto alla ricapitalizzazione da parte dello Stato a detrimento di una concorrenza leale nel mercato unico, essi non possono utilizzare l'aiuto per sostenere le attività economiche di imprese integrate che si trovavano in difficoltà economiche prima del 31 dicembre 2019. Inoltre, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75 % della ricapitalizzazione, ai beneficiari, diversi dalle piccole e medie imprese (PMI), è impedito in linea di massima di acquisire una partecipazione superiore al 10 % in concorrenti o altri operatori della stessa linea di attività, comprese le operazioni a monte e a valle.

Inoltre gli Stati membri possono notificare i regimi di ricapitalizzazione o le misure di aiuto individuali. Al momento dell'approvazione di un regime, la Commissione chiederà una notifica separata per gli aiuti ad una società superiori alla soglia di 250 milioni di euro, i quali verranno sottoposti ad una valutazione individuale.

Le imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti a norma del quadro di riferimento temporaneo.


Aiuti alle imprese sotto forma di debito subordinato

La presente modifica del quadro temporaneo introduce la possibilità per gli Stati membri di sostenere le imprese in difficoltà finanziarie dovute alla pandemia di coronavirus fornendo loro debito subordinato a condizioni favorevoli. Ciò riguarda gli strumenti di debito subordinati ai crediti ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza e completa la gamma di strumenti a disposizione degli Stati membri nell'ambito dell'attuale quadro temporaneo, compresa la concessione di debito di primo rango alle società che lo necessitano.

Il debito subordinato non può essere convertito in capitale mentre la società è in attività e lo Stato assume meno rischio. Tuttavia, poiché tale debito aumenta la capacità delle imprese di assumere un debito di primo rango in modo simile al capitale, gli aiuti sotto forma di debito subordinato ricevono una remunerazione più elevata e subiscono un'ulteriore limitazione dell'importo rispetto al debito di primo rango nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo. Se gli Stati membri intendono fornire debito subordinato per importi superiori alle soglie, si applicheranno tutte le condizioni vigenti per le misure di ricapitalizzazione di cui sopra.

 

Come ha dichiarato Margrethe Vestager, nel Comunicato stampa dell'8 maggio 2020,

"Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le imprese europee abbiano accesso alla liquidità di cui hanno urgente necessità. Le nostre regole ora consentono tale sostegno anche attraverso il debito subordinato. Man mano che la crisi evolve, molte imprese avranno bisogno anche di capitale per rimanere a galla. Se gli Stati membri decideranno di intervenire, applicheremo le norme odierne per garantire che i contribuenti siano adeguatamente remunerati e che il loro sostegno sia accompagnato da vincoli, tra cui il divieto dei dividendi, dei bonus e altre misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza. E per la trasparenza pubblica, le grandi imprese devono anche riferire sull'uso degli aiuti ricevuti e sul rispetto delle loro responsabilità legate alla transizione verde e digitale. Dobbiamo sostenere i valori europei e la necessità di parità di condizioni per poter uscire dalla crisi con un forte rimbalzo.

Questo è anche il motivo per cui è necessario molto di più del controllo degli aiuti di Stato. Abbiamo bisogno di un piano europeo di ripresa che sia verde e digitale e vada a beneficio di tutti i consumatori europei. È nell'interesse di tutta l'Europa assicurarsi che questa crisi simmetrica globale non si trasformi in uno shock asimmetrico a scapito degli Stati membri che hanno meno possibilità di aiutare la loro industria e della competitività dell'UE nel suo complesso.

 

Il quadro temporaneo modificato sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Poiché i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva, con l'evolversi della crisi, esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine di giugno 2021.

La Commissione può modificare la presente comunicazione prima del 31 dicembre 2020 sulla base di importanti considerazioni di politica della concorrenza o economiche e se opportuno, può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.