22 maggio 2020
Decreto Rilancio: la Commissione europea approva il Regime Quadro degli aiuti di stato per sostenere l'economia italiana nel contesto dell'epidemia di coronavirus
La Commissione europea, con la decisione del 21 maggio 2020, ha riconosciuto la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato contenuto nel Decreto Rilancio con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), pubblicato nella G.U. 19 maggio 2020, n. 128, S.O., n. 21, contiene diverse misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi per far fronte all’emergenza Covid-19.
In particolare, il Capo II (artt. 53-65) è dedicato al "Regime quadro della disciplina degli aiuti" per il quale l'Italia, nell'ambito del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia da COVID-19, ha notificato la misura alla Commissione europea ed ha ottenuto il 21 maggio la relativa autorizzazione dalla stessa Commissione, necessaria per poter procedere alla concessione degli aiuti.
Il Regime Quadro contenuto del Decreto Rilancio, consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio di sostenere le imprese di tutte le dimensioni, inclusi lavoratori autonomi, piccole e medie imprese (PMI) e grandi aziende che incontrano difficoltà a causa della perdita di reddito e della carenza di liquidità derivante dall'impatto economico dell'epidemia di coronavirus ed, in particolare, aiuterà le imprese a coprire il capitale circolante immediato o le esigenze di investimento, supporterà e promuoverà anche la ricerca e la produzione di prodotti correlati al coronavirus e sosterrà il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti.
Nell'ambito del regime, il sostegno pubblico può essere concesso tramite:
- sovvenzioni dirette, garanzie sui prestiti e tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;
- aiuti alla ricerca e sviluppo (R&S) relativi al coronavirus, alla costruzione e al potenziamento di strutture per lo sviluppo e test di prodotti rilevanti per il coronavirus e alla produzione di prodotti correlati al coronavirus, quali vaccini, prodotti medici, trattamenti e dispositivi, disinfettanti e indumenti protettivi, ingredienti farmaceutici attivi e sostanze attive utilizzate per i disinfettanti;
- sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
L'ammontare complessivo del Regime Quadro è stimato in circa 9 miliardi di euro dei quale 6 relativi ad aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.
La Commissione ha riscontrato che il regime italiano approvato con la decisione del 21 maggio 2020 (SA.57021) è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare:
- per quanto riguarda le sovvenzioni dirette, gli anticipi rimborsabili, i vantaggi fiscali e di pagamento, il sostegno per impresa non supererà gli 800.000 euro per impresa come previsto dal quadro temporaneo (o rispettivamente 100.000 e 120.000 euro nel caso di agricoltura e pesca / acquacoltura)
- per quanto riguarda le garanzie statali e i prestiti con tassi di interesse agevolati, (i) l'importo del prestito sottostante per società è limitato a quanto necessario per coprire le sue esigenze di liquidità per il prossimo futuro; (ii) è limitato nel tempo; e (iii) i premi delle commissioni di garanzia e i tassi di interesse non superano i livelli previsti dal Framework temporaneo; (iv) contiene garanzie per garantire che l'aiuto sia effettivamente incanalato dalle banche o da altri istituti finanziari ai beneficiari bisognosi
- per quanto riguarda gli aiuti a favore di ricerca e sviluppo relativi al coronavirus, (i) gli aiuti sono considerati necessari per consentire alla società di svolgere questa attività di ricerca e sviluppo; e (ii) sono rispettate le norme sui costi ammissibili e le categorie ammissibili di ricerca ammissibili.
- per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per la costruzione e il potenziamento delle strutture di prova e per la produzione di prodotti rilevanti per il coronavirus, (i) l'aiuto è ritenuto necessario per consentire alla società di impegnarsi in tali attività; (ii) il progetto di investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto; e iii) i costi ammissibili e i criteri di intensità dell'aiuto sono rispettati.
- per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sussidi salariali a favore dei dipendenti per evitare licenziamenti, (i) il sussidio salariale è concesso a dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati in conseguenza della sospensione o riduzione delle attività commerciali a causa del coronavirus epidemia; (ii) il sussidio salariale è concesso per un periodo massimo di dodici mesi; e (iii) il sussidio salariale mensile non deve superare l'80% del salario lordo mensile.
Infine, gli aiuti possono essere concessi solo a società che non erano in difficoltà già al 31 dicembre 2019.
La Commissione ha pertanto, approvato il Regime quadro ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.