• Concorrenza - Aiuti di Stato

3 luglio 2020

Aiuti di Stato: la Commissione approva la terza modifica al quadro temporaneo per sostenere le microimprese, le piccole imprese, le start-up e incentivare gli investimenti privati

Al fine di sostenere ulteriormente l'economia nel contesto della pandemia di coronavirus, la Commissione europea ha adottato una terza modifica che estende l'ambito di applicazione del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per potenziare il sostegno alle microimprese, alle piccole imprese e alle start-up e per incentivare gli investimenti privati.

Il quadro temporaneo adottato il 19 marzo 2020 è stato modificato una prima volta il 3 aprile 2020 per aumentare le possibilità di sostegno pubblico alla ricerca, alla sperimentazione e alla produzione di prodotti utili a combattere la pandemia di coronavirus, salvaguardare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia. L'8 maggio 2020 la Commissione ha adottato una seconda modifica che ha esteso l'ambito di applicazione del quadro temporaneo alle misure di ricapitalizzazione e debito subordinato.

Con la terza modifica introdotta con la presente Comunicazione del 29 giugno 2020 la Commissione intende estendere ulteriormente l'ambito di applicazione del quadro temporaneo consentendo agli Stati membri di:

  • sostenere determinate microimprese e piccole imprese, comprese le start-up, che erano già in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 e
  • incentivare gli investitori privati a partecipare alle misure di ricapitalizzazione collegate al coronavirus.

Al fine di proteggere il mercato unico, la Commissione ha anche chiarito che gli aiuti non dovrebbero essere subordinati alla delocalizzazione dell'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese dello Spazio economico europeo (SEE) verso il territorio dello Stato membro che concede l'aiuto, in quanto tale condizione risulterebbe particolarmente pregiudizievole per il mercato interno.


Sostegno alle microimprese e alle piccole imprese, comprese le start-up

Si ricorda che l'obiettivo principale del quadro di temporaneo è di fornire un sostegno mirato ad imprese altrimenti redditizie che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di coronavirus; pertanto, da tale aiuto rimangono escluse le imprese già in difficoltà prima del 31 dicembre 2019, le quali possono comunque beneficiare di aiuti secondo le norme vigenti in materia di aiuti di Stato, in particolare gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione che stabiliscono chiaramente che le imprese interessate devono definire piani di ristrutturazione solidi per ripristinare la redditività a lungo termine.

Tuttavia ci si è resi conto che le microimprese e le piccole imprese (vale a dire le imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di euro) sono state particolarmente colpite dalla carenza di liquidità dovuta all'impatto economico dell'attuale pandemia di coronavirus, che ne ha aggravato le difficoltà di accesso ai finanziamenti rispetto alle imprese di maggiori dimensioni e che in conseguenza di ciò molte di esse potrebbero fallire causando gravi perturbazioni per l'intera economia dell'UE.

A tal fine la modifica introdotta con la presente Comunicazione include nel quadro temporaneo aiuti di Stato a favore di tutte le microimprese e piccole imprese, anche quelle che si trovavano già in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019.

Le imprese potranno beneficiare di tali misure a condizione che non siano sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio che non sono stati rimborsati o non siano soggette a un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

Date le dimensioni limitate e la modesta partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese alle operazioni transfrontaliere, la Commissione ritiene che gli aiuti di Stato temporanei ad esse destinati hanno un minore impatto distorsivo sul mercato interno rispetto a quelli concessi alle imprese di dimensioni maggiori.

Come ha dichiarato Margrethe Vestager, nel Comunicato stampa del 29 giugno 2020,

"Le microimprese, le piccole imprese e le start-up svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa dell'economia dell'Unione. Esse sono state particolarmente colpite dalla mancanza di liquidità causata dalla pandemia di coronavirus e incontrano difficoltà ancora maggiori ad accedere ai finanziamenti. Oggi abbiamo esteso il quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di potenziare il sostegno alle imprese di questo tipo. Abbiamo inoltre introdotto condizioni che incentivano gli investitori privati a partecipare alle ricapitalizzazioni insieme allo Stato, riducendo in tal modo la necessità di aiuti di Stato e i rischi di distorsioni della concorrenza. Infine, ricordiamo che la concessione degli aiuti di Stato non potrà essere subordinata alla condizione che la produzione o altre attività del beneficiario siano trasferite da uno Stato membro dell'Unione allo Stato membro che concede l'aiuto, in quanto il mercato unico è il nostro bene più importante. Continuiamo a collaborare strettamente con gli Stati membri per aiutare le imprese europee a superare la crisi e a ripartire con rinnovata energia, garantendo al contempo parità di condizioni, a vantaggio di i tutte le imprese e dei consumatori europei."

Inoltre, la modifica accrescerà efficacemente le possibilità di sostenere le start-up, la maggior parte delle quali rientra nella categoria della microimprese e delle piccole imprese, in particolare le start-up innovative, che potrebbero registrare perdite nella loro fase di crescita rapida, e che svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell'Unione.

La Commissione ricorda inoltre, che tutte le piccole e medie imprese che al 31 dicembre 2019 risultavano operative da meno di tre anni beneficiavano già delle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo, a condizione che non fossero sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza, non dovessero rimborsare aiuti per il salvataggio o non fossero soggette a un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.


Incentivi per gli investitori privati a partecipare alle misure di aiuti alla ricapitalizzazione collegate al coronavirus

La Commissione ha inoltre adeguato le condizioni relative alle misure di ricapitalizzazione nell'ambito del quadro temporaneo per quanto riguarda i casi in cui gli investitori privati contribuiscono all'aumento di capitale delle società insieme allo Stato.

Tali modifiche incentiveranno i conferimenti alle imprese di capitali con una significativa partecipazione privata, limitando il fabbisogno di aiuti di Stato e il rischio di distorsioni della concorrenza.

In particolare, se lo Stato decide di concedere aiuti alla ricapitalizzazione, ma gli investitori privati contribuiscono all'aumento di capitale in modo significativo (in linea di principio, conferendo almeno il 30 % del nuovo capitale) alle stesse condizioni dello Stato, il divieto di procedere ad acquisizioni e il massimale relativo alla remunerazione della dirigenza si applicano per un periodo massimo di tre anni.

Inoltre, il divieto di distribuzione dei dividendi è abolito per i detentori tanto delle nuove azioni quanto delle azioni esistenti, a condizione che la partecipazione complessiva dei detentori di tali azioni esistenti sia diluita fino a rappresentare meno del 10 % del capitale dell'impresa.

Tali modifiche aumenteranno gli incentivi per le imprese a cercare sul mercato, oltre che presso le amministrazioni pubbliche, i contributi finanziari che possano soddisfare il loro fabbisogno di capitale, mantenendo al contempo le garanzie volte a preservare una concorrenza effettiva nel mercato unico.

Infine, precisa il Comunicato stampa del 29 giugno 2020

"in linea con il principio di neutralità rispetto alla natura pubblica o privata della proprietà previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la modifica odierna consentirà anche alle imprese con una partecipazione statale esistente di ottenere capitale dai propri azionisti, analogamente alle imprese private. Se le condizioni di cui sopra relative alla partecipazione degli investitori privati all'aumento di capitale risultano soddisfatte e se lo Stato è un azionista esistente (ovverosia, se era un azionista già prima della concessione degli aiuti alla ricapitalizzazione) che investe in misura proporzionale alla propria partecipazione azionaria esistente, la Commissione non ritiene necessario imporre condizioni specifiche per quanto riguarda l'uscita dello Stato."