• Concorrenza - Aiuti di Stato

7 luglio 2020

Aiuti di stato: prolungata la validità del Regolamento generale di esenzione per categoria e del Regolamento de minimis

La Commissione europea con un nuovo Regolamento del 2 luglio 2020 ha prorogato la validità di alcune norme sugli aiuti di Stato che altrimenti andrebbero in scadenza alla fine del 2020 ed ha adottato degli adeguamenti mirati per mitigare l'impatto dell'epidemia di coronavirus sulle imprese.

A tal fine è stato pubblicato nella G.U. 7 luglio 2020, n. L 215, il Regolamento (UE) 2 luglio 2020, n. 2020/972, che modifica il regolamento generale di esenzione per categoria (n. 651/2014) e il regolamento de minimis (n. 1407/2013).

Da maggio 2012, la Commissione ha attuato un'importante riforma delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, adottata con la comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato.

Ciò consente agli Stati membri di attuare rapidamente gli aiuti di Stato che promuovono gli investimenti, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, lasciando alla Commissione di concentrare il controllo degli aiuti di Stato sui casi più suscettibili di falsare la concorrenza. Oltre il 95% di tutte le misure di aiuto di Stato sono ora attuate dagli Stati membri senza la necessità di una previa approvazione da parte della Commissione.

Alcune norme sugli aiuti di Stato adottate nell'ambito della modernizzazione degli aiuti di Stato scadono il 31 dicembre 2020. 

Al fine di garantire prevedibilità e certezza del diritto, la Commissione, mentre si prepara per un eventuale futuro aggiornamento delle norme sugli aiuti di Stato nel contesto dell'esrcizio di un «controllo dell’adeguatezza», ha deciso di prorogare il periodo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato che altrimenti giungerebbero a scadenza alla fine del 2020.

La proroga risulta pertanto, necessaria per consentire di valutare le norme in materia di aiuti di Stato in modo corretto e garantire agli Stati membri la prevedibilità e la stabilità di tali norme.

Il presente Regolamento n. 2020/972 ha dunque, prorogato di tre anni, fino al 31 dicembre 2023, la validità dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 651/2014, modificandoli di conseguenza.

Dopo aver consultato gli Stati membri, la Commissione,  al fine di mitigare l'impatto economico e finanziario della pandemia di coronavirus sulle aziende, ha anche deciso di apportare alcune modifiche mirate alle norme del regolamento (UE) n. 651/2014.

In particolare, le modifiche riguardano:

  • le imprese in difficoltà: molte aziende in buona salute prima della crisi stanno incontrando difficoltà a causa delle gravi conseguenze dell'epidemia. Per questo motivo, le modifiche introdotte consentiranno alle imprese che sono entrate in difficoltà a causa dell'epidemia di coronavirus e che, in base alle norme esistenti, non sarebbero in grado di ricevere determinati tipi di aiuti, di continuare a soddisfare le condizioni per ricevere aiuti ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria per un determinato periodo di tempo durante e dopo la crisi;
  • la delocalizzazione di posti di lavoro: le aziende che in passato hanno beneficiato di aiuti regionali agli investimenti nell'ambito del Reg. 651/2014 potrebbero aver assunto in buona fede l'impegno di non trasferirsi nei prossimi anni (vale a dire a non tagliare posti di lavoro in altri stabilimenti SEE che svolgono la stessa attività della controllata che riceve l'aiuto). Tuttavia, la Commissione riconosce che a causa della pandemia di coronavirus, queste società potrebbero non essere in grado di evitare la perdita di posti di lavoro, che da un punto di vista tecnico sarebbe considerata una violazione dell'impegno assunto in termini di delocalizzazione e pertanto li obbligerebbe a rimborsare gli aiuti agli investimenti a fini regionali precedentemente ricevuti. Con il presente Regolamento la Commissione ha di conseguenza apportato alcuni adattamenti mirati alle norme in vigore al fine di garantire che le perdite di posti di lavoro che un'impresa potrebbe subire a causa della pandemia di coronavirus non siano considerate delocalizzazioni, ovvero, una violazione di impegni precedentemente assunti.

A tal fine l'art. 2, comma 4 del Reg. 2020/972 aggiunge all’articolo 14, paragrafo 16 del Reg. 651/2014, secondo il quale "Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

la seguente frase:

"Per quanto riguarda gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2019, qualsiasi perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE, verificatasi tra il 1° gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, non è considerata un trasferimento a norma dell’articolo 2, paragrafo 61 bis, del presente regolamento".