29 gennaio 2021
Aiuti di Stato: la Commissione approva la nuova proroga del quadro temporaneo per sostenere l'economia nel contesto della pandemia di COVID-19
Al fine di sostenere ulteriormente l'economia nel contesto della pandemia di coronavirus, la Commissione europea ha deciso di ampliare e prorogare, fino al 31 dicembre 2021, il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020.
Il quadro temporaneo adottato con la Comunicazione 19 marzo 2020 era stato modificato per la quarta volta il 13 ottobre 2020 con l'obiettivo di prorogarlo e di autorizzare gli aiuti volti a coprire una parte dei costi fissi scoperti sostenuti dalle imprese colpite dalla crisi (v. relativa notizia).
La scadenza del quadro temporaneo era stata fissata, da ultimo, al 30 giugno 2021, fatta eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 settembre 2021.
Alla luce del protrarsi e dell'evoluzione della pandemia di COVID-19, la Commissione ha ritenuto necessario adeguare ulteriormente il quadro temporaneo prorogando, fino al 31 dicembre 2021, tutte le misure previste nel quadro temporaneo, comprese le misure di ricapitalizzazione.
Inoltre, la Commissione, tenuto conto della persistente incertezza economica e della proroga delle misure nazionali volte a limitare l'attività economica al fine di contrastare la diffusione del virus, ha deciso di ampliarne il campo di applicazione, aumentando i massimali in esso stabiliti e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.
La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, nel Comunicato stampa del 28 gennaio 2021, ha dichiarato:
"Poiché la pandemia di COVID-19 si protrae più a lungo di quanto speravamo, dobbiamo continuare a far sì che gli Stati membri possano fornire alle imprese il sostegno necessario per assisterle a superare l'emergenza. Oggi abbiamo prorogato l'applicazione del quadro temporaneo fino alla fine dell'anno. Abbiamo inoltre aumentato i massimali di alcune misure stabiliti nel quadro temporaneo e fornito incentivi per l'utilizzo di strumenti rimborsabili, facendo sì che sia possibile convertire successivamente determinati prestiti e altri strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette. Diamo così la possibilità agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità delle norme in materia di aiuti di Stato, limitando nel contempo le distorsioni della concorrenza."
Aumento dei massimali di aiuto
La modifica in oggetto aumenta i massimali stabiliti nel quadro temporaneo per alcune misure di sostegno:
- per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato concessi nell'ambito del quadro temporaneo, i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati (tenendo conto della disponibilità degli aiuti "de minimis"). I nuovi massimali sono di 225 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100 000 EUR), 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120 000 EUR) e 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800 000 EUR). Come in precedenza, tali aiuti possono essere combinati con aiuti "de minimis" fino a 200 000 EUR per impresa (fino a 30 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25 000 EUR per impresa operante nel settore agricolo) nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme "de minimis";
- per le imprese particolarmente colpite dalla crisi della COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di EUR per impresa (in precedenza 3 milioni di EUR).
Conversione degli strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette
La Commissione darà agli Stati membri la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del quadro (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del quadro temporaneo. In linea di principio, la conversione non può superare i nuovi massimali previsti per gli aiuti di importo limitato (225 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori). L'obiettivo è incentivare gli Stati membri a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di aiuto.
Estensione dell'esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato
Infine, in considerazione della persistente mancanza generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che figurano nell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la modifica prevede una proroga fino al 31 dicembre 2021 (attualmente fino al 30 giugno 2021) dell'esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi "con rischi assicurabili sul mercato" ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (STEC).