• Concorrenza - Abuso di posizione dominante -Trasporti e infrastrutture dei trasporti

28 ottobre 2026

Abuso di posizione dominante e ritardo nel subentro nel trasporto pubblico locale: il Consiglio di Stato annulla le sanzioni AGCM ai gestori uscenti

In materia di tutela della concorrenza e divieto di abuso di posizione dominante (ex art. 102 TFUE e art. 3 della legge n. 287 del 1990), non è configurabile un'illecita strategia dilatoria volta ad ostacolare o ritardare il subentro dell'aggiudicatario di una gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) imputabile ai gestori uscenti qualora il differimento dei tempi di cessione dei beni essenziali e di trasmissione dei dati necessari sia ascrivibile alla fisiologica dialettica negoziale, alla complessità delle operazioni e all'incertezza derivante dai pendenti contenziosi amministrativi e civili sulla legittimità della procedura e sui relativi asset. In forza del rigoroso onere probatorio gravante sull'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che richiede la prova della condotta abusiva oltre ogni ragionevole dubbio, non può essere sanzionato il comportamento delle imprese uscenti volto a ricercare un equo contemperamento negoziale e a preservare l'integrità del proprio patrimonio aziendale, laddove l'Autorità non confuti adeguatamente la ricostruzione alternativa e lecita fornita dalle parti private.

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