• Tutela dei consumatori - Pratiche scorrette -Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)

14 dicembre 2018

Vendita on line di apparecchiature elettroniche tramite buy and share: l'Antitrust sospende alcuni siti

Con un Comunicato Stampa del 13 dicembre 2018, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato informa che 4 operatori sono stati sospesi da ogni attività diretta all’utilizzo della modalità di vendita subordinata alla successiva adesione di altri consumatori, nonché alla vendita di prodotti presentati come disponibili ma che in realtà non risultano pronti per la consegna.

Destinatari dell’intervento cautelare sono le società:

  • Zuami S.r.l.s. (sito: zuami.it.), procedimento PS11175
  • Gladiatori Roma s.r.l.s. (sito: listapro.it.), procedimento PS11211
  • SHOP BUY S.r.l.s. (sito shopbuy.it), procedimento PS11262
  • IBALO S.r.l.s  (sito: ibalo.it), procedimento PS11283

che svolgono attività di vendita on line di apparecchiature elettroniche utilizzando la modalità  del c.d. buy and share, secondo la quale i consumatori sono invitati ad acquistare i beni ad un prezzo particolarmente scontato e poi, per ottenere il bene prescelto, devono impegnarsi affinché altri consumatori, almeno 2/3, effettuino un analogo acquisto, aderendo ad una specifica lista.

Il consumatore si registra al sito e paga il prodotto, che però non verrà consegnato subito. L'acquirente viene infatti  inserito in una “lista” composta di tutti gli altri acquirenti e il  prodotto sarà effettivamente consegnato solo quando altri acquirenti successivi ne avranno “completato” il prezzo di acquisto indicato dal sito, comprando a loro volta con lo stesso meccanismo altri prodotti sul sito.

Dalle indagini effettuate con la collaborazione del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza è emerso che gli operatori di cui sopra utilizzano la prima fase di promozione per acquisire credito attraverso un rapido scorrimento delle liste e la conseguente consegna dei beni prenotati. Solo dopo che un numero rilevante di soggetti aderisce versando l’importo iniziale, lo scorrimento della lista rallenta progressivamente fino ad arrestarsi e, a questo punto, viene impedito ai consumatori di uscire dal sistema e di essere rimborsati di quanto originariamente versato.

Come spiega nel Comunicato,

"l’Autorità ha ritenuto che tali sistemi di vendita siano in grado di attrarre un numero sempre crescente di acquisti – in realtà mere prenotazioni - e possano funzionare solo in caso di una loro continua e rapida espansione, condizioni del tutto particolari e aleatorie che ne evidenziano la natura gravemente scorretta, in grado di ingannare un numero crescente di consumatori e condizionare indebitamente coloro che vi hanno aderito."

Pertanto, al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito, l'Antitrust ha disposto l'adozione di un intervento cautelare con il quale è stato ordinato agli operatori di:

  • sospendere ogni attività diretta alla vendita di beni ad un prezzo particolarmente scontato attraverso il pagamento di una somma quale “prenotazione” del bene e condizionata alla successiva adesione di altri consumatori che effettuino analogo versamento/prenotazione o al successivo movimento della c.d. lista
  • sospendere ogni attività diretta alla vendita, attraverso i siti internet, mediante l’addebito anticipato di corrispettivi per prodotti presentati come disponibili ma che in realtà non risultano pronti per la consegna.