• Tutela dei consumatori - Pratiche scorrette -Trasporti e infrastrutture dei trasporti

14 gennaio 2019

Pratiche commerciali scorrette: oneri di web check-in e di "tariffa amministrativa" gravanti sul prezzo dei biglietti aerei, rinvio alla Corte di Giustizia

Il Consiglio di Stato ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine ad una questione sul prezzo del biglietto aereo, con particolare riferimento ad alcune voci di prezzo applicate nel settore del trasporto aereo per valutare se rientrano nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili, prevedibili ovvero opzionali.

La decisione è stata adottata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 7299, depositata il 31 dicembre 2018.

Il procedimento è stato avviato a seguito dell'impugnazione del provvedimento adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con cui la compagnia Ryanair era stata riconosciuta responsabile di cinque distinte pratiche commerciali scorrette ed assoggettata alle conseguenti sanzioni.

Nel procedimento in questione, i comportamenti contestati alla parte erano i seguenti:

A) nella possibile ingannevolezza di taluni messaggi pubblicitari diffusi dal professionista a mezzo internet e/o a mezzo stampa i quali avrebbero potuto indurre in errore i consumatori in relazione alle gravi omissioni informative delle offerte concernenti le effettive condizioni e limitazioni dei servizi proposti;

B) nella scorrettezza con cui venivano presentati i prezzi applicati nel sistema di prenotazione presente sul sito internet della stessa compagnia aerea (http://www.ryanair.com/it), dal momento che il professionista qualificava come "oneri facoltativi" alcuni elementi di costo (Web check in e Tariffa amministrativa) che, al contrario, rivestivano natura obbligatoria, venendo normalmente addebitati ai consumatori nel corso del processo di prenotazione on line, aggiungendosi alla tariffa base inizialmente proposta. Il prezzo proposto da Ryanair risultava, pertanto, inferiore a quello effettivamente pagato dai consumatori, denotando una mancanza di trasparenza nelle relative modalità di calcolo;

C) nella fornitura, da parte del professionista, di informazioni non adeguate circa le modalità da seguire per l'esercizio di alcuni diritti (specificamente, l'utilizzo di bonus e l'ottenimento di rimborsi) e l'obbligo imposto ai consumatori di contattare un numero telefonico a pagamento per l'esercizio degli stessi (899…);

D) nell'utilizzo della lingua inglese per le comunicazioni rivolte ai consumatori italiani inviate o richieste dal professionista;

E) nella richiesta di un corrispettivo superiore a quello indicato nel sito internet del professionista per i servizi di cambio date/orari/tratte, ecc..

Nella comunicazione di avvio, l'AGCM, inoltre, aveva contestato al professionista la presunta aggressività delle condotte descritte ai punti C), D) ed E). Contestualmente, l'Autorità aveva formulato una richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento.

Alla luce delle risultanze istruttorie, l'Autorità, con provvedimento n. 22511 del 15 giugno 2011, deliberava che la pratica commerciale posta in essere da Ryanair:

A) di cui alla lettera A), risultava scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, lettera b), c) e d) e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio circa l'effettiva disponibilità di voli aerei alle tariffe pubblicizzate, nonché riguardo alla reale portata e convenienza economica delle offerte pubblicizzate dal professionista;

B) di cui alla lettera B), risultava scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante lo scorporo dal prezzo pubblicizzato dei supplementi relativi al web check in, all'IVA sui voli nazionali e al credit card surcharge, così come le modalità utilizzate per informare i consumatori della sussistenza di tali maggiori oneri, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al costo effettivo del servizio offerto dal professionista;

C) di cui alla lettera C), risultava scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 22, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante omissioni e carenze informative, a indurre in errore il consumatore medio in merito al contenuto e alle modalità di esercizio dei propri diritti, nonché suscettibile, attraverso l'imposizione di ulteriori oneri per il riconoscimento del rimborso totale o parziale dei biglietti non fruiti, di ostacolare indebitamente l'effettivo esercizio di tali diritti;

D) di cui alla lettera D), risultava scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 22, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle condizioni che regolano il rapporto contrattuale con il professionista;

E) di cui alla lettera E), risultava scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22, 24 e 25, lettera a) del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile e a condizionare indebitamente il comportamento economico del consumatore medio in relazione agli ulteriori oneri richiesti in caso di variazione di alcuni elementi del servizio di trasporto acquistato o di riemissione della carta di imbarco.

L'AGCM vietava l'ulteriore diffusione delle suddette condotte ed irrogava le seguenti sanzioni amministrative:

A) di 110.000 € per l'infrazione di cui alla lettera A);

B) di 220.000 € per l'infrazione di cui alla lettera B);

C) di 90.000 € per l'infrazione di cui alla lettera C);

D) di 27.500 € per l'infrazione di cui alla lettera D);

E) di 55.000 € per l'infrazione di cui alla lettera E).

Il provvedimento dell'AGCM veniva impugnato dalla Ryanair chiedendone l'annullamento.

Con sentenza 12 aprile 2012, n. 3318, il T.A.R. rigettava il ricorso proposto da Ryanair avverso il rigetto della istanza di assunzione degli impegni.

Nel merito, il TAR confermava pienamente l'accertamento degli illeciti di cui alle lettere a), b) e d) del provvedimento oggetto di contestazione e le relative sanzioni, mentre accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla ricorrente limitatamente alle pratiche descritte sub c) e sub e).

Giunta la controversia in appello, il Consiglio di Stato decide di rinviare alla Corte di Giustizia le seguenti questioni:

Per un verso, se il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che tali voci (gli oneri di web check-in, di "tariffa amministrativa" per acquisto con carta di credito - diversa da quella prestabilita -, gravanti sul prezzo dei biglietti stessi, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'I.V.A. alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali) rientrino nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili, prevedibili ovvero opzionali.

Per un altro verso, se il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che con il termine opzionale si intende ciò che possa essere evitato dalla maggioranza dei consumatori.

Su tali questioni, il Cosiglio di Stato ritiene che l'interpretazione e conseguente applicazione della disciplina in questione fatta propria dall'Autorità - e condivisa in parte qua dal Giudice di prime cure - parrebbe coerente alla lettera ed allo spirito della norma comunitaria:

Ciò, sia in generale, con riferimento a tutte le possibili voci di spesa per l'utente, in quanto il prezzo chiesto al consumatore deve essere chiaro fin dall'inizio ed unico nella relativa determinazione anteriore alla fase di effettivo pagamento; in quest'ultimo momento l'utente deve essere pienamente consapevole degli oneri richiesti. Sia nella specie, con riferimento alle singole voci oggetto di contestazione.

A sostegno di tale opzione ermeneutica, a titolo esemplificativo, in merito all'illegittimità del sovraprezzo per l'uso della carte di credito la giurisprudenza nazionale ha già avuto modo di richiamare la disciplina di cui alla Direttiva 2007/64/CE (servizi di pagamento nel mercato interno), recepita dal D.Lgs. n. 11 del 2010, che ha introdotto il c.d. divieto di payment card surcharge in base al quale il beneficiario non può applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento. Questo divieto è ribadito dagli artt. 21, comma 4 bis (pratiche scorrette) e 62 del c.d. codice consumo cit..

In termini più ampi, nell'ambito di un sistema di prenotazione elettronico, il prezzo finale da pagare deve essere indicato già alla prima esposizione dei prezzi relativi a servizi aerei.

In relazione al tenore dell'art. 23, par. 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008, la stessa Corte (cfr. sentenza 6 luglio 2017, causa 290/16) ha evidenziato che l'obbligo di precisare quantomeno la tariffa passeggeri nonché le tasse, i diritti aeroportuali e gli altri diritti, tasse o supplementi qualora tali elementi siano aggiunti alla tariffa passeggeri, si aggiunge all'obbligo, risultante dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, di detto regolamento, di indicare il prezzo finale (v. anche la sentenza 15 gennaio 2015, Air Berlin, C-573/13, punto 44). Pertanto, un vettore aereo che si limitasse a menzionare il prezzo finale non soddisferebbe le prescrizioni dell'art. 23, par. 1, terzo periodo, di detto regolamento, dato che esse impongono di indicare gli importi dei diversi elementi costitutivi di tale prezzo.

Secondo tale giurisprudenza, le diverse voci costitutive del prezzo finale da pagare, di cui all'art. 23, par. 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008, devono sempre essere rese note al cliente nella misura degli importi che esse rappresentano in tale prezzo finale. Tale interpretazione sarebbe confermata dagli obiettivi perseguiti dalla normativa in esame.

In tale ottica, infatti, l'art. 23, par. 1, del regolamento n. 1008/2008 è inteso a garantire, segnatamente, l'informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei in partenza da un aeroporto situato sul territorio di uno Stato membro e contribuisce, pertanto, a garantire la tutela del cliente che fa ricorso a tali servizi. A tale proposito, esso prevede obblighi di informazione e di trasparenza per quanto riguarda, in particolare, le condizioni applicabili alle tariffe dei passeggeri, il prezzo finale da pagare, le tariffe aeree passeggeri e gli elementi di prezzo inevitabili e prevedibili che si aggiungono ad esso, nonché i supplementi opzionali di prezzo relativi a servizi che completano lo stesso servizio aereo (v. sentenza del 18 settembre 2014, Vueling Airlines, C-487/12, punto 32).

Pertanto, l'obiettivo di informazione e di trasparenza dei prezzi non sarebbe conseguito se l'art. 23, par. 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008 dovesse essere interpretato nel senso che esso offre ai vettori aerei la scelta tra includere le tasse, i diritti aeroportuali, gli altri diritti, tasse o supplementi nella tariffa aerea passeggeri oppure indicare separatamente tali voci. In definitiva, ciò che ne deriva è il seguente principio, condiviso dal Collegio: all'acquisto di un biglietto, il cliente deve pagare un prezzo definitivo e non provvisorio.

Peraltro, a fronte di tali indicazioni di principio, la stessa giurisprudenza ha concluso nel senso che la norma in esame vada interpretata nel senso che, nel pubblicare le loro tariffe passeggeri, i vettori aerei devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti per le tasse, i diritti aeroportuali nonché gli altri diritti, tasse e supplementi di cui all'art. 23, par. 1, terzo periodo, lett. da b) a d), di detto regolamento, e non possono, pertanto, includere, nemmeno parzialmente, tali elementi nella tariffa passeggeri, di cui all'art. 23, par. 1, terzo periodo, lettera a), del regolamento stesso.

In tale contesto, assume rilievo determinante qualificare, ai sensi della norma europea in questione, i costi in contestazione. In proposito, per un verso il web check-in e l'IVA sono stati qualificati, dall'Autorità e dalla sentenza appellata, come costi non facoltativi, che solo a seguito della procedura dell'Antitrust sono stati adeguatamente evidenziati nella fase iniziale della procedura di acquisto; per un altro verso la terza voce costituisce un supplemento che viene automaticamente aggiunto al prezzo totale nella misura in cui il passeggero, al termine della procedura, scelga una modalità di pagamento diversa dalla specifica carta di credito prepagate prescelta dalla stessa compagnia aerea.