26 marzo 2019
Approvate dal Parlamento europeo le direttive per rafforzare i diritti dei consumatori online e offline
Nella seduta plenaria del 26 marzo 2019, il Parlamento europeo ha approvato il pacchetto che comprende le nuove regole dirette a rafforzare i diritti dei consumatori negli acquisti effettuati sia online che offline, cosicchè possano godere di una tutela più efficace quando acquistano un prodotto online, in negozio, o scaricano musica e giochi.
Si tratta della "direttiva sui contenuti digitali", il cui testo è stato approvato con 598 voti favorevoli, 34 contrari e 26 astensioni, e della "direttiva sulle vendite di beni", il cui testo è stato approvato con 629 voti a favore, 29 contrari e 6 astensioni.
I punti fondametali delle nuove disposizioni sono i seguenti:
- Diritti più chiari per l'acquisto di contenuti digitali o beni transfrontalieri
- Rimedi ai consumatori in caso di prodotti difettosi
- Copertura anche gli articoli smart (es. frigoriferi intelligenti o orologi connessi).
Nel comunicato pubblicato dal Parlamento europeo subito dopo il voto si legge quanto segue:
Le nuove norme UE - sui contenuti digitali e sulla vendita di beni - armonizzano i principali diritti contrattuali, come i rimedi messi a disposizione dei consumatori e le modalità per il loro esercizio. Le norme fanno parte della strategia per il mercato unico digitale, che mira a garantire un migliore accesso dei consumatori e delle imprese a beni e servizi online in tutta Europa.
Migliore protezione quando si scaricano musica, video, app ...
In base alle norme sui "contenuti digitali", le prime di questo tipo a livello europeo, chi acquista o scarica musica, app, giochi o utilizza servizi cloud o piattaforme di social media sarà maggiormente protetto nel caso l’operatore non fornisca il contenuto digitale o ne fornisca uno difettoso. Tali misure mirano a garantire parità di trattamento per i consumatori che forniscono dati in cambio di contenuti o servizi digitali e per quelli che pagano per fruirne.
Nel testo viene stabilito che, qualora non fosse possibile correggere un contenuto digitale o un servizio difettoso in un lasso di tempo ragionevole, il consumatore avrà diritto a una riduzione di prezzo o a un rimborso integrale entro 14 giorni. Se un difetto si manifesta entro un anno dalla data di fornitura, si presume che sussista già, senza che il consumatore debba provarlo (inversione dell'onere della prova). Per le forniture continue, l'onere della prova rimane a carico del commerciante per tutta la durata del contratto.
Il periodo di garanzia per le forniture una tantum non può essere inferiore a due anni mentre per le forniture continue dovrebbe applicarsi per tutta la durata del contratto.
... e quando si compra un prodotto sia online che offline
La direttiva sulla vendita di beni si applica ai prodotti e servizi acquistati sia online che offline, sia che il consumatore compri un elettrodomestico, un giocatolo o un computer online sia che li compri al banco di un negozio locale.
Il commerciante sarà responsabile nel caso il difetto si manifesti entro due anni dal momento in cui il consumatore ha ricevuto il prodotto (gli Stati membri possono, tuttavia, introdurre o mantenere un periodo di garanzia legale più lungo nella loro legislazione nazionale, al fine di mantenere lo stesso livello di protezione del consumatore già concesso in alcuni Paesi). L'inversione dell'onere della prova a favore dei consumatori dura un anno, ma gli Stati membri possono prorogare il termine a due anni.
Anche i beni con elementi digitali (ad esempio i frigoriferi "smart”, gli smartphone e i televisori o gli orologi connessi) sono coperti dalla direttiva in esame. I consumatori che acquistano questi prodotti avranno il diritto di ricevere gli aggiornamenti necessari durante "un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente attendersi" in base al tipo e alla destinazione dei beni e agli elementi digitali.
Le due direttive saranno ora sottoposte all'approvazione formale del Consiglio dei ministri dell'UE. Entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e dovranno essere attuate dagli Stati membri al più tardi due anni e mezzo dopo tale data.