• Tutela dei consumatori - Indennizzi e risarcimenti -Trasporti e infrastrutture dei trasporti

8 aprile 2019

Compensazione ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo prolungato del volo: la Corte di Giustizia chiarisce la nozione di nozione di "circostanza eccezionale"

Un vettore aereo è tenuto a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri per un ritardo di durata pari o superiore a tre ore in caso di danneggiamento di uno pneumatico dell’aeromobile dovuto alla presenza di una vite sulla pista di decollo o di atterraggio soltanto qualora non si sia avvalso di tutti i mezzi di cui dispone per limitare il ritardo del volo.

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