• Tutela dei consumatori - Pratiche scorrette -Agroalimentare, allevamento e grande distribuzione

26 aprile 2019

In vigore dal 30 aprile 2019 la nuova direttiva dell'Unione europea sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

Nella GUUE del 25 aprile 2019, n. L 111, è stata pubblicata la Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, n. 2019/633in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare”, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1° maggio 2021.

La presente direttiva definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate nelle relazioni tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare e stabilisce norme minime concernenti l'applicazione di tali divieti, nonché disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto.

Nella filiera agricola e alimentare sono comuni squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari che spesso comportano pratiche commerciali sleali nel momento in cui partner commerciali più grandi e potenti cerchino di imporre determinate pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente a un'operazione di vendita. 

Per questa ragione con la presente diretttiva si è voluto introdurre nell'Unione un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali sleali, al fine di ridurne la frequenza, in quanto possono avere un effetto negativo sul tenore di vita della comunità agricola.

Ai fini della direttiva in esame le pratiche commerciali sleali sono quelle che:

  • si discostano nettamente dalle buone pratiche commerciali
  • sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza
  • sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte.

Il 2° comma dell'art. 1, individua le soglie di fatturato annuale dei fornitori e degli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, escludendo dall'applicazione della Direttiva gli accordi fra i fornitori e consumatori.

Fra le pratiche commerciali sleali vietate, l'art. 3 indica espressamente le seguenti condotte da parte dell'acquirente:

  • i ritardi di pagamento dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i ritardi di pagamenti per prodotti deperibili (ovvero, per quest'ultimi, quelli effettuati a oltre 30 giorni dalla consegna, oppure oltre 30 giorni dopo il termine di un periodo di consegna convenuto in cui i prodotti sono consegnati periodicamente, oppure oltre 30 giorni dopo la data in cui è stato stabilito l'importo da corrispondere);
  • gli annullamenti di ordini di prodotti deperibili con un breve preavviso (inferiore a 30 giorni), da far ragionevolmente presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un'alternativa per commercializzare o utilizzare tali prodotti;
  • la modifica unilatera delle condizioni di un accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari;
  • la richiesta al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari;
  • la richiesta al fornitore del pagamento per il deterioramento o la perdita, o entrambi, di prodotti agricoli e alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente o dopo che tali prodotti sono divenuti di sua proprietà, quando tale deterioramento o perdita non siano stati causati dalla negligenza o colpa del fornitore;
  • il rifiuto di confermare per iscritto le condizioni di un accordo di fornitura tra l'acquirente e il fornitore per il quale quest'ultimo abbia richiesto una conferma scritta;
  • l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita di segreti commerciali del fornitore ai sensi della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • la minaccia di mettere in atto, o la messa in atto, di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche presentando una denuncia alle autorità di contrasto o cooperando con le autorità di contrasto durante un'indagine;
  • la richiesta al fornitore del risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benché non risultino negligenze o colpe da parte del fornitore.

Al fine di garantire l'efficace applicazione dei divieti previsti dalla presente direttiva, ogni Stato membro designa una o più autorità c.d.  "Autorità di contrasto" e informa la Commissione di tale designazione. Tali autorità devono essere in grado di agire di propria iniziativa o sulla base di denunce presentate dalle parti vittime di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, di denunce provenienti da informatori, o sulla base di denunce anonime e possono effettuare ispezioni, adottare decisioni in cui si accerta la violazione dei divieti, imporre sanzioni nei confronti dell'autore della violazione.

Se uno Stato membro dispone di più di un'autorità di contrasto, deve designare un unico punto di contatto al fine di facilitare una cooperazione efficace tra le autorità di contrasto e la cooperazione con la Commissione.

L'Art. 7 prevede la possibilità di promuovere il ricorso volontario a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) efficaci e indipendenti, quali la mediazione, allo scopo di risolvere le controversie tra fornitori e acquirenti relative all'attuazione di pratiche commerciali sleali.

Per garantire un più alto livello di tutela, l'art. 9 fa salva la possibilità degli Stati membri di mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella presente direttiva, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno.

La direttiva 2019/633 dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1° maggio 2021, i quali dovranno adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi, comunicandone il testo immediatamente alla Commissione.

Inoltre, le suddette misure dovranno poi essere applicate dagli Stati membri entro il 1° novembre 2021.