• Tutela dei consumatori - Pratiche scorrette -Telecomunicazioni (TLC)

9 maggio 2019

Discriminazione IBAN esteri: l’Antitrust sanziona alcune compagnie telefoniche per violazione dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 260/2012 sull'accessibilità dei pagamenti

Con 4 provvedimenti del 10 aprile 2019, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso 4 procedimenti istruttori, sanzionando Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A. e Fastweb S.p.A. per discriminazione geografica nell’uso di bonifici e addebiti in euro e accettando gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A.. 

In seguito ad alcune segnalazioni di clienti, l’Antitrust aveva avviato i procedimenti PV2, PV3, PV4 e PV5 ipotizzando la possibile violazione dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012, qualora risultasse accertato che Vodafone, Wind, Telecom e Fastweb non avessero accettato i bonifici e addebiti diretti in conto per il pagamento dei propri servizi da conti accesi presso istituti bancari residenti nel territorio dell’Unione ma non situati nel territorio nazionale, realizzandosi in tal modo una discriminazione geografica nell’uso dei suddetti strumenti di pagamento (c.d. Iban discrimination).

In via preliminare, l’Autorità ha evidenziato come l’eliminazione della discriminazione geografica nell’uso di bonifici e addebiti diretti in euro, quale ostacolo alla piena attuazione del sistema SEPA e, più in generale, alla realizzazione del mercato unico dei pagamenti, rappresenti un obiettivo prioritario a livello europeo.

A tale riguardo, l’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012 stabilisce che

“Il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all’Unione non specifica lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all’articolo 3”.

Dalle risultanze istruttorie si è evidenziato che, con riguardo al sistema di pagamento dei servizi di telefonia con addebito automatico su conto corrente, l’architettura generale dei sistemi e le sottese procedure degli operatori telefonici consentono alla clientela di scegliere il pagamento con domiciliazione solo indicando conti accesi presso una banca italiana o presso una banca di San Marino, con esclusione dunque, dei conti correnti aperti presso Banche estere aventi sede in altri paesi dell’Unione Europea.

Diversamente da quanto sostenuto nelle difese delle parti, tale impedimento non può essere giustificato dalla decisione delle stesse società di aderire, a seguito dell’introduzione del sistema SEPA, al servizio SEDA per l’incasso delle fatture, utilizzato prevalentemente dalle banche italiane.

Come evidenziato dall'AGCM, il passaggio dal RID, il sistema degli addebiti diretti precedentemente in uso in Italia, al SEPA è stato reso necessario proprio al fine di armonizzare i sistemi a livello comunitario e garantire anche in Italia un meccanismo che generi i pagamenti con mandato lato creditore e non (come con il RID) lato debitore.

Il protocollo SEDA non è, infatti, un servizio diverso che possa giustificare l’impedimento ad utilizzare IBAN non italiani poiché trattasi di un servizio opzionale e aggiuntivo fornito ai fatturatori che, a loro discrezione, preferiscono non svolgere i servizi relativi alla gestione mandati dei propri clienti.

Pertanto, la scelta di ricorrere al SEDA non può certo rappresentare, ad avviso dell'Antitrust, un’esimente per il creditore che non si sia dotato di procedure interne specifiche al fine di adeguarsi alla normativa europea, così impedendo ai clienti di eseguire il pagamento dei servizi mediante domiciliazione bancaria su conti esteri e determinando discriminazioni tra questi e i conti italiani. 

La mancata accettazione della domiciliazione su conti esteri discende unicamente dalla scelta delle società di utilizzare il SEDA per gli incassi. Il sistema bancario nazionale è per lo più, in grado di ricevere pagamenti da qualsiasi istituto estero attraverso il SEPA, come risulta confermato dalle maggiori banche italiane.

In conclusione, le condotte poste in essere da Vodafone, Wind Tre e Fastweb, nell’ambito della commercializzazione di servizi di telefonia fissa e mobile, consistenti nel non consentire alla clientela il pagamento dei servizi di telefonia tramite domiciliazione bancaria su conti correnti accesi presso Banche aventi sede in Paesi dell’Unione Europea diversi dall’Italia integrano una violazione del divieto sancito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 260/2012.

Le 3 società sono state così sanzionate dall'Antitrust:

Diverse invece, le conclusioni nei confronti di Telecom Italia, per la quale l'Antitrust ha ritenuto che gli impegni presentati siano idonei a far venir meno i possibili profili di illiceità della condotta oggetto di istruttoria ed ha pertanto. disposto l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. chiudendo il procedimento senza accertare l’infrazione (v. Provvedimento n. 27644/2019).

In particolare, la società si è conformata a quanto stabilito dalla norma comunitaria, in quanto gli impegni prevedono una modifica globale e di “sistema” su tutte le procedure automatizzate di domiciliazione delle utenze di telefonia fissa e mobile che consentirà a tutti i consumatori con conti correnti presso banche estere in ambito UE di richiedere ed ottenere in maniera autonoma la domiciliazione utilizzando tali conti esteri, essendo i casi in questione trattati in maniera assolutamente identica rispetto alle richieste di domiciliazione delle utenze su iban nazionali.

L’impegno di modifica dei propri sistemi proposto dal professionista TIM consentirà, infatti, di gestire integralmente tutte le richieste in maniera automatizzata e indifferenziata, senza dover far ricorso a lavorazioni specifiche per quelle di singoli consumatori interessati dotati di Iban presso banche estere in ambito UE.

Inoltre gli impegni prevedono, altresì, un’ampia campagna informativa, sia via web sia nelle fatture inviate, per rendere edotti i consumatori della possibilità di domiciliare i pagamenti su conti esteri.