• Tutela dei consumatori - Pratiche scorrette -Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)

15 maggio 2019

Nuova sanzione settore e-commerce: l’Antitrust condanna la società Cliccatissimo a pagare 300.000 euro per mancata consegna dei beni ordinati attraverso il sito Mevostore

Con il provvedimento del 17 aprile 2019, n. 27650, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso il procedimento istruttorio PS11264, sanzionando la società Cliccatissimo S.r.l.s., attiva nella vendita di prodotti on line, per pratiche commerciali scorrette in merito alla mancata consegna dei prodotti commercializzati on line sul sito, al mancato rimborso e alle carenze informative del sito.

Le condotte commerciali scorrette poste in essere dalla società Cliccatissimo nell’offerta di prodotti on line attraverso il sito web http://www.mevostore.it/ (di seguito anche il “Sito”), consistono:

  • nella mancata consegna dei prodotti commercializzati on line sul Sito (riconducibile al professionista) e nell’omissione del rimborso del corrispettivo versato dai consumatori a fronte di specifica richiesta e/o dell’esercizio del diritto di recesso;
  • nell’omissione di alcuni obblighi informativi precontrattuali gravanti sul professionista nel caso di contratti negoziati a distanza.

Con riferimento alla prima condotta, assume particolare rilevanza la mancata consegna dei beni regolarmente ordinati e pagati dai consumatori, nonché gli ostacoli frapposti e/o la totale omissione del rimborso del corrispettivo versato dai consumatori stessi a fronte dell’annullamento dell’ordine o dell’esercizio del diritto di recesso a seguito della ritardata o del tutto omessa consegna dei beni acquistati per il tramite del Sito.
Tali comportamenti appaiono idonee a limitare la libertà di scelta dei consumatori, concretandosi in ostacoli non contrattuali all’esercizio di diritti previsti in loro favore dalla legge e dai contratti di compravendita.

Come indicato dall'AGCM,

"La condotta descritta – complessivamente considerata – si caratterizza quindi come una pratica commerciale aggressiva, a causa della marcata posizione di debolezza in cui si trovano i consumatori, in ragione anche delle asimmetrie informative che caratterizzano lo strumento utilizzato per la conclusione del contratto di acquisto.
I consumatori, infatti, basano la loro scelta commerciale, oltre che sul prezzo, anche sulla presentazione del prodotto prescelto come disponibile e, pertanto, consegnabile attraverso la semplice spedizione.
Ne deriva che le modalità informative presenti sul sito in merito all’immediata disponibilità dei prodotti offerti online risultano idonee ad indurre in errore i consumatori, spingendoli ad assumere una decisione commerciale che non avrebbero altrimenti preso e, quindi, successivamente all’annullamento dell’ordine e/o alla risoluzione del contratto per il ritardo nella consegna, non riescono ad ottenere dal professionista il rimborso di quanto versato.

Infine, sotto il profilo dell’indebito condizionamento, rileva anche, almeno fino a quando il Sito è risultato operativo (29 gennaio 2019), la condotta posta in essere dal professionista consistente nel chiudere l’account dei consumatori a seguito della mera pubblicazione di un commento negativo circa il modus operandi di Cliccatissimo."


Con riferimento alla seconda condotta scorretta, rilevano l’assenza e/o l’incompletezza della pubblicazione, sul sito del professionista, delle informazioni relative alle tempistiche indicate per il rimborso in caso di recesso e gli oneri procedurali previsti, nel momento in cui i consumatori procedevano ad esercitare tale diritto (necessità di adottare le specifiche modalità imposte dalla società), nonché le omissioni e le inesattezze riscontrate nelle informazioni presenti sul medesimo sito internet, con riferimento all’assenza del modulo tipo per l’esercizio del diritto di recesso, del promemoria in tema di garanzia legale di conformità e del link alla piattaforma per la risoluzione extragiudiziale delle controversie

Concludendo il procedimento istruttorio l'Autorità ha, quindi, deliberato che:

  • la prima pratica commerciale posta in essere dalla società Cliccatissimo S.r.l.s., costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile la libertà di scelta del consumatore medio in relazione all’offerta del professionista ed alle indicazioni ingannevoli, omissive od ostruzionistiche rese da Cliccatissimo. Pertanto ne ha vietato la diffusione o continuazione ed ha disposto che alla stessa società sia irrogata una sanzione di 250.000 € (duecentocinquantamila euro);
     
  • la seconda condotta sopra descritta posta in essere dalla società Cliccatissimo S.r.l.s., costituisce distinte violazioni, degli artt. 49, comma 1, lettere h), n) e v), 54 e 56 del Codice del Consumo, relativamente alla mancata e/o incompleta pubblicazione sul sito internet del professionista delle informazioni relative alle tempistiche di rimborso in caso di recesso, agli oneri procedurali previsti per l’esercizio di tale diritto, nonché all’assenza del modulo tipo per l’esercizio del diritto di recesso, del promemoria in tema di garanzia legale di conformità e del link alla piattaforma per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Pertanto ne ha vietato la diffusione o continuazione e disposto che sia irrogata alla società una sanzione di 50.000 € (cinquantamila euro).